I nostri lettori ci chiedono se nel caso si abbia in corso una supplenza breve e il docente titolare decidesse di anticipare il rientro in servizio il dirigente scolastico può interrompere il contratto in essere prima della scadenza.
Sulla questione è intervenuta l’ARAN con l’oriento applicativo SCU-110 https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/scuola/3693-scuola-rapporto-di-lavoro-flessibile/10404-scu110orientamenti-applicativi.html con il quale, in sintesi, ha spiegato che mentre l’art. 18 comma 2 lett. c) del CCNL 4/8/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del rientro anticipato del titolare, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare non più applicabile.
Tuttavia, continua l’Aran, “gli artt. 25 e 44 del CCNL 2007 hanno disciplinato – rispettivamente per il personale docente ed ATA – gli elementi caratterizzanti il contratto individuale di lavoro, anche a tempo determinato. In particolare è richiesta la forma scritta e l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 4 del citato art. 25 e del comma 6 del suindicato art. 44, nonché la specificazione ‘delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive’, salvo l’ipotesi di ‘individuazione di un nuovo avene titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie’ espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018”.
Ne consegue che secondo l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, il CCNL non esclude la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato, ma richiede l’indicazione delle cause che comportano la detta risoluzione.
Si tratterebbe, in buona sostanza, laddove avvenisse, di un licenziamento per giustificato motivo.