Indietro tutta per le supplenze brevi e saltuarie: in caso di rientro del titolare, il supplente non può avere proroga. E’ quanto riporta la nota del Miur del 21 aprile. Ciò, risulta pertanto in forte contraddizione con quanto riportava la stessa amministrazione nel mese di marzo.
Proroga supplenze brevi: non si può fare con il rientro del titolare
La nota Miur riporta, infatti, che “potranno continuare ad essere conferiti incarichi di supplenza breve e saltuaria esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, restando inibita la possibilità di stipulare contratti in caso di rientro del titolare“.
L’art.121 del decreto legge Cura Italia, come abbiamo scritto, prevede infatti che “al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell’istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all’andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia“
C’era stata anche la nota Miur 392 del 18 marzo 2020, che disponeva appunto la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall’eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, senza specificare se tale norma è applicabile antecedentemente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge “Cura Italia”.
Poi, il 5 aprile è arrivata la retromarcia con la nota 8615 del 5 aprile, in cui si disponeva invece, in modo non molto chiaro, che non vi erano le coperture finanziarie per proroghe delle supplenze in caso di rientro del titolare di cattedra.
Adesso, la nota del 21 aprile, mette la parola fine (?) alla questione, in cui si esplicita chiaramente l’impossibilità della proroga in presenza del ritorno del docente titolare di cattedra.
Già, dopo la nota del 5 aprile molti Ds hanno iniziato a licenziare molti supplenti, che nel frattempo avevano acquistato a spese proprie il materiale per le lezioni a distanza.