Le novità del decreto scuola in materia di supplenze stanno provocando non pochi dubbi.
Le FAQ che proponiamo sono ricavate dalle domande dei nostri lettori.
1) Vorrei avere il riferimento normativo sulle nuove graduatorie provinciali di seconda e di terza fascia.
L’art. 1 – quater della Legge 159/2019 (Decreto Scuola), entrata in vigore il 29 dicembre 2019, stabilisce che, in subordine alle graduatorie ad esaurimento, per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno verranno utilizzate le graduatorie provinciali di seconda e di terza fascia. Si aspetta il DM per la presentazione delle domande e per i criteri di formazione delle graduatorie.
2) Quante graduatorie provinciali saranno compilate dagli UAT provinciali?
Quattro. Una prima fascia composta dai docenti inseriti in Gae, ( fascia prioritaria per l’attribuzione delle supplenze), una seconda formata dai docenti abilitati ma non inseriti in Gae, una terza formata dai docenti non abilitati già inseriti o che inseriscono per la prima volta e una quarta costituita dai docenti di sostegno in possesso del titolo di specializzazione, divisa a sua volta in tre fasce, prima i docenti in Gae, poi i docenti abilitati e infine i docenti non abilitati.
3) Sono in graduatoria di seconda fascia d’ istituto, non ho alcun nuovo titolo da dichiarare, devo presentare comunque la domanda quando uscirà il decreto?
Sì, bisogna presentare la domanda per ribadire l’interesse a rimanere in graduatoria provinciale e di istituto di seconda fascia.
4)Come mi inserisco oltre che in seconda fascia provinciale anche in seconda fascia di istituto?
E’ semplice: quando chiederai di inserirti nella graduatoria provinciale di seconda fascia indicherai , ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto di seconda fascia, sino a 20 istituzioni scolastiche della stessa provincia nella quale hai presentato la domanda di inclusione in graduatoria provinciale di seconda fascia.
5) Posso presentare un numero inferiore di scuola rispetto alle 20 indicate?
Certo, puoi presentare anche un numero minore di scuole, ma non più di 20.
6) I docenti di ogni ordine e grado di scuola possono presentare lo stesso numero di 20 scuole?
Sì, non c’è alcuna differenza nel numero delle scuole tra docenti di ordini e gradi diversi di scuola.
7) A che servono le graduatorie di istituto?
Come per gli altri anni, ad attribuire le supplenze brevi e temporanee con lo scorrimento dei nominativi di coloro che sono inseriti in graduatoria di istituto delle 20 scuole scelte. Se non si riescono a trovare i supplenti si fa riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.
8) Cosa si intende per supplenze temporanee?
Per supplenze temporanee si intendono la sostituzione dei docenti per malattie, per gravidanze, per assenze dovute al congedi parentali, per aspettative inferiori al 30 giugno, e per tutte quelle situazioni che richiedono un contratto di supplenza massimo fino all’ultimo giorno di lezione.
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