E’ quanto dispone una nota emanata dal Ministero dell’istruzione il 23 settembre scorso. Il provvedimento chiarisce che il diritto alla conservazione del posto non scatta nel caso si tratti di incarichi di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche. Idem per quanto concerne le supplenze annuali.
I titolari di supplenza breve, invece, avranno diritto ad ottenere la proroga del contratto se il titolare di ruolo si assenta ulteriormente senza soluzione di continuità. Anche se l’ulteriore periodo di assenza è inframmezzato da domeniche, festività e giorno libero.
Il diritto alla proroga sussiste anche se l’assenza è a cavallo delle vacanze di Natale, Pasqua o di altri periodi di sospensione delle lezioni, all’interno dello stesso anno scolastico.
Ma nella riunione del 29 settembre i sindacati, durante una lunga discussione, hanno chiesto ed ottenuto che il Miur apportasse delle correzioni alla nota. Quest’aultimo si è impegnato a darne ai sindacati preventiva comunicazione.
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