Pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione, n. 8615 del 5 aprile 2020, in merito al conferimento di supplenze anche a seguito del rientro in servizio del titolare, ai sensi dell’art . 121 del decreto legge n.18/2020
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Il Ministero dell’Istruzione risponde al seguente quesito: “Come conoscere se ciascuna istituzione scolastica abbia la possibilità di calcolare il limite delle risorse spendibili in questo periodo emergenziale sulla base delle spese sostenute negli anni precedenti, nonché di chiarire se, in caso di un fabbisogno maggiore rispetto a quello risultante dalla spesa storica, dovuto, ad esempio, ad un aumento di assenze per malattia dei titolari nella mensilità di riferimento, fosse possibile attribuire ugualmente incarichi di supplenza breve anche oltre i limiti della spesa storica ma nel rispetto dell’art. 121”.
Il Ministero dell’Istruzione rileva che l’assegnazione delle risorse prevista dalla norma non si riferisce al limite entro il quale le istituzioni scolastiche possano conferire gli incarichi di supplenza breve e saltuaria in sostituzione del titolare assente.
Le istituzioni scolastiche potranno conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria.
Allo stato attuale, pertanto, alla luce della tendenza emersa nel mese di marzo, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 121 per lo stanziamento, nel corrente mese, di un budget di risorse da destinare in via straordinaria al conferimento di incarichi di supplenza breve ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente per compensarne la flessione.
Il 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI.