Con l’O.M. 112 del 6 maggio 2022 si è proceduto non solo ad aggiornare le graduatorie provinciali e d’istituto, ma anche a regolamentare il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo.
Espletate le operazioni di immissioni in ruolo si provvede con la stipula di contrati a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
• supplenze annuali fino al 31 agosto
• supplenze fino al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno
• supplenze brevi e temporanee nel caso di sostituzione di un titolare assente
Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato. Gli effetti delle firma sono validi dal giorno dell’assunzione in servizio fino al 31 agosto per le supplenze annuali. Per le supplenze fino al termine delle attività didattiche, il contratto di norma termina il 30 giugno. Infine per le supplenze temporanee fino all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
Le supplenze temporanee servono per garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni, per cui il dirigente scolastico attingendo dalla graduatoria d’istituto sottoscrive un contratto con l’avente diritto indicando la data d’inizio e di fine della supplenza.
La supplenza temporanea, al fine di garantire la continuità didattica, è prorogata nei riguardi del supplente già in servizio, a decorre dal giorno successivo a quello della scadenza del precedente contratto. Ciò avviene quando al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro (anche di più), senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento.
Nel caso in cui il docente titolare si assenti per sette giorni prima delle vacanze natalizie e alla ripresa delle lezioni manchi nuovamente per almeno sette giorni con nuova certificazione, al supplente spetta la proroga della supplenza compreso il periodo delle vacanze natalizie. Questo è stabilito dall’art. 40 del CCNL/SCUOLA al comma 3. In questo senso il nuovo contrato dovrà decorrere dal primo giorno di inizio delle sospensione delle attività didattiche.
Il supplente non ha diritto alla proroga nei casi in cui il docente titolare dovesse:
• assentarsi prima delle vacanze per un periodo inferiore a sette giorni
• rientrare in servizio il giorno prima delle vacanze,
• rientrare in servizio il primo giorno di ripresa delle lezioni
Secondo la normativa vigente, al supplente con un contratto che completi l’intero orario ordinario di servizio previsto nell’intera settimana, spetta di diritto il pagamento della domenica. È importante specificare che tutto il suddetto periodo è da computarsi nell’anzianità di servizio.
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