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Supplenze, come funzionano le MAD: lo spiega su Facebook Max Bruschi

Tra i tanti acronimi che circolano nel mondo della scuola, uno è MAD, che sta per Messa a Disposizione. Si tratta, in estrema sintesi, di una candidatura spontanea che può essere inviata direttamente alle scuole, al di fuori delle graduatorie, per proporsi come supplente nel ruolo di docente o ATA.

Ma come funzionano le MAD? E chi può presentare domanda?

Lo ha spiegato con un lungo post su Facebook Max Bruschi, Ispettore presso l’USR della Lombardia.

Le “messe a disposizione” – scrive Bruschi – sono funzionali a garantire, nel caso di esaurimento delle Graduatorie provinciali e delle Graduatorie di istituto (comprese le GI delle scuole viciniori), la continuità del servizio di istruzione. Sono, anche, uno dei rari casi ove il DS può (e deve) esercitare la propria discrezionalità. Che non è arbitrio… ma per l’appunto discrezionalità, e dunque fondata su CRITERI. Forse è opportuno ripassarli, anche rispetto ad alcune richieste di chiarimento o di intervento che mi sono arrivate in questi giorni”.

Continua elencando la normativa che regola le MAD: “Il riferimento è alla Nota 19 luglio 2023, n. 43440, che è sul punto esplicita: “Si evidenzia che, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia””.

A seguire, riporta l’ordine delle MAD:

1 aspiranti abilitati o specializzati SOS;

2 aspiranti che stiano per acquisire l’abilitazione o la specializzazione;

3 aspiranti in possesso del titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso;

4 aspiranti che siano iscritti a un percorso che dà accesso alla specifica classe di concorso;

5 altri aspiranti”.

Bruschi continua con un esempio estremo: “un aspirante iscritto al primo anno di SFP ha la priorità assoluta da MAD sui posti di infanzia e primaria, anche a fronte di un dottore di ricerca in pedagogia. All’interno dei 5 gruppi, da verificare rigorosamente nell’ordine, il DS esercita la propria discrezionalità. Consiglio di adottare una determina, dandone comunicazione agli organi collegiali, che stabilisca i criteri in caso di parità di condizione. Quando parlo di “criteri”, non parlo di “graduazione”, ma per l’appunto di situazioni che consentono una motivazione all’atto: tipicamente, l’aver già prestato positivamente servizio nell’istituzione scolastica. Non adotterei un “regolamento” o altre formule concertate, perché ciò significa da parte del DS “spogliarsi” unilateralmente dei propri poteri datoriali e dirigenziali. Senza considerare che detti regolamenti (a volte “antichi”) cozzano spesso contro le disposizioni del Ministero, che in questo caso, in assenza di disposizioni normative specifiche, opera legittimamente attraverso Note. Se la Nota dispone A e il regolamento B, vince la Nota. Ma il DS si espone a una conflittualità o a un contenzioso (gli esposti sindacali in merito si sprecano) che possono essere evitati, adottando provvedimenti comunque trasparenti perché basati su criteri noti”.

Infine, Bruschi richiama un ultimo aspetto importante: “chiunque sottoscrive un contratto presso una istituzione scolastica (come presso qualsiasi altro posto di lavoro) si impegna a fornire la prestazione prevista dal CCNL. Il datore di lavoro/DS, dal canto suo, in quanto “garante dell’offerta formativa”, ha il dovere di verificare che la prestazione sia svolta correttamente e di attivare, se del caso, quanto disposto dal testo unico all’art. 512”.

Lara La Gatta

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