Precari

Supplenze, completamento orario e cumulabilità con altri contratti

Per quanto riguarda le supplenze, bisogna dire che le domande che ci pervengono sono molte e soprattutto di diversa tipologia, data la vastità della normativa e dei casi contemplati.

Prendendo nuovamente in considerazione il regolamento delle supplenze docenti del 2007, parliamo del Completamento di orario e della cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico.

COMPLETAMENTO ORARIO

Infatti, sul regolamento, articolo 4 del decreto, viene espressamente stabilito che nel caso in cui all’aspirante venisse conferita una supplenza ad orario non intero, in caso di assenza di posti interi, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, viene conservato il diritto, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Inoltre, tale completamento orario, può attuarsi anche mediante il frazionamento delle ore in base alle relative disponibilità, salvaguardando comunque in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

ALTRI RAPPORTI DI LAVORO

Sempre rispettando il limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere contemporaneamente, esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
Bisogna però sottolineare che per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo di tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Infine, il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Fabrizio De Angelis

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