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Supplenze, cosa cambia con le graduatorie provinciali

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Abbiamo già riferito che il decreto scuola, convertito in legge, prevede che vengano costituite graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso da utilizzare, in subordine alle GAE, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ci sarà inoltre una graduatoria specifica per gli incarichi di supplenza relativi ai posti di sostegno destinata ai docenti specializzati.

In attesa di chiarimenti specifici dal Miur, proviamo a rispondere ad una delle domande principali che riguardano le supplenze con graduatorie provinciali: “Con le graduatorie provinciali bisogna sempre scegliere la scuola capofila? Il controllo dei titoli verrà sempre curato dalla capofila?”

Graduatorie provinciali: fino a 20 scuole da scegliere

Gli insegnanti potranno presentare domanda di inserimento in tali graduatorie provinciali, e potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto in 20 scuole della stessa provincia, per le supplenze brevi e saltuarie (maternità, malattia, assenze brevi).

Graduatorie provinciali: addio scuole capofila

Ed ecco la risposta alla domanda posta in precedenza: con le graduatorie provinciali non ci saranno più le scuole capofila che gestiranno le domande. Infatti, le convocazioni per tutte le supplenze di durata annuale al 30 giugno (su posto disponibile su organico di fatto) e al 31 agosto (su posto vacante su organico di diritto) saranno gestite dal prossimo anno scolastico dagli Ambiti territoriali provinciali (Atp) con la pubblicazione di un calendario almeno 20 giorni prima dalle convocazioni unificate

Il calendario seguirà il seguente ordine:

1) docenti in graduatoria di prima fascia (docenti presenti in Gae che hanno aggiornato quest’anno scolastico)

2) docenti in seconda fascia (docenti abilitati)

3) docenti in terza fascia (docenti non abilitati).

 

Graduatorie provinciali, ci sarà una specifica sul sostegno

Come accennato in precedenza, per il sostegno per la prima volta ci sarà una specifica graduatoria provinciale di sostegno in cui saranno inseriti tutti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, secondo l’ordine della fascia in cui sono inseriti in graduatoria provinciale: prima i docenti di prima fascia, poi quelli di seconda e infine quelli di terza fascia.

Uno degli aspetti da sottolineare è che per le supplenze annuali non esisteranno più le email di convocazione.
Invece le email saranno utilizzate solo per le supplenze brevi e temporanee.
In tali circostanze, i docenti destinatari delle supplenze saranno convocati dagli uffici di segreteria delle 20 scuole scelte con il ”Modello B” nella stessa provincia in cui sono stati inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

Supplenze, in primavera l’aggiornamento seconda e terza fascia

Il decreto scuola ha previsto contemporaneamente che in occasione dell’aggiornamento della seconda e terza fascia, l’inserimento di nuovi iscritti: « In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ».

Per quanto riguarda il rinnovo graduatorie terza fascia, potranno partecipare anche i nuovi laureati e diplomati che, oltre al titolo di studio valido per l’insegnamento, siano anche in possesso di 24 CFU nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

Bisogna sottolineare che anche i diplomati Itp potranno iscriversi alle graduatorie terza fascia 2020 ma, a differenza di altre procedure che riguardano l’inserimento nei ruoli di docente, come i concorsi, dovranno possedere anche loro i 24 Cfu.

Infatti, si potranno inserire in terza fascia docenti tutti gli aspiranti docenti (laureati e/o diplomati), sprovvisti di abilitazione all’insegnamento e che sono in possesso, alla data di scadenza della domanda di inserimento, del titolo di studio valido per insegnare tra quelli previsti dall’ art.5 comma 1, lett. b) e comma 2 lett. b) del D.lvo 59/ 2017.

 

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