Come abbiamo riportato in precedenza, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando diverse novità.
In questo articolo, aiutandoci con una guida della Flc Cgil, proveremo a capire quali sono i passaggi che la normativa non prevede in termini di sostituzione del personale scolastico.
Cosa non si può fare
Per quanto riguarda le supplenze, la normativa vieta al dirigente scolastico la possibilità di scindere una compresenza, se non in casi di esclusiva necessità.
Infatti, la sostituzione dei colleghi assenti attraverso la scissione delle compresenze previste da norme di legge o dagli ordinamenti o dal PTOF (insegnante di sostegno, tempo prolungato nella media, laboratori con ITP nelle superiori, ecc.) non è consentita, se non in casi di emergenza, limitati nel tempo e non altrimenti risolvibili. Il motivo risiede nel fatto che in questo modo si andrebbe ad introdurre un depauperamento dell’attività didattica e lede il diritto allo studio. Sul tema è intervenuta più volte la magistratura.
Stesso discorso anche per quanto riguarda la divisione degli alunni nelle classi, dato che stiamo parlando di una prassi irregolare in quanto lede il diritto allo studio sia degli alunni “distribuiti” sia di quelli che li “accolgono” oltre a determinare spesso problemi di salute, di sicurezza e di agibilità delle aule.
Cosa fare in caso di richieste “insolite”
A scanso di equivoci, per ogni azione e decisione del Ds è bene far mettere tutto per iscritto.
Non capita di rado, infatti, come ci segnalano i lettori, che alcuni Dirigenti facciano richieste discutibili, come ad esempio quella di accogliere studenti di altre classi o di essere mandati a fare sostituzioni durante la propria attività di insegnamento su sostegno o in compresenza.
In questi casi sarebbe pertanto opportuno chiedere sempre l’ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente coinvolto, la descrizione della richiesta ricevuta e la firma del dirigente scolastico o di suo delegato.
In linea generale, possiamo affermare che di norma, il dirigente scolastico può provvedere alla chiamata del supplente dopo aver provato di risolvere la situazione con tutti i legittimi tentativi con le risorse interne.
LA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE (clicca qui)