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Supplenze, cosa succede in caso di abbandono del servizio?

Non di rado, molti docenti impegnati in una supplenza chiedono: “posso abbandonare il posto? Cosa succede se rinuncio a portare a termine l’incarico previsto dal mio contratto?”

Come riporta il decreto ministeriale del 2007 inerente le supplenze del personale docente, cerchiamo di fare chiarezza in merito alle conseguenze sull’abbandono dell’incarico, sia per le supplenze da GaE che da Graduatorie d’istituto.

Abbandono servizio da GaE

Per quanto riguarda l’abbandono del servizio di un supplente proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, per tutto l’anno scolastico in corso. Quindi in caso di abbandono del posto di un supplente da GaE, per tutto l’anno scolastico 2017/2018 non potrà conseguire altri incarichi.

Abbandono servizio da Graduatorie di Istituto

Lo stesso discorso riguarda l’abbandono del servizio di un supplente proveniente però dalle Graduatorie di istituto; infatti il regolamento riporta che l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria

Per quanto riguarda le supplenze nella scuola dell’infanzia e primaria, pur avendo delle specificità che riguardano la mancata accettazione dell’incarico, mantiene le stesse regole degli altri colleghi per l’abbandono del servizio.
Pertanto, anche in questo caso, l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Entro il 30 aprile si può accettare un’altra supplenza

È bene ricordare che il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

Infine, il regolamento riporta anche che il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

 

 

Fabrizio De Angelis

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