Con l’ordinanza ministeriale n.60 del 10 luglio scorso, oltre ad introdurre una piccola rivoluzione nel sistema fin’ora abbastanza rodato delle graduatorie per il conferimento delle supplenze, è stato anche rivisto il procedimento che porta al conferimento del contratto a tempo determinato, sia esso incarico annuale, incarico fino al termine delle attività didattiche o supplenza breve e saltuaria.
Con l’introduzione del nuovo canale di reclutamento a tempo determinato, rappresentato dalle graduatorie provinciali per le supplenze, le ormai note Gps che verranno utilizzate, in subordine alle Gae, per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche, è stato rivisto anche l’impianto sanzionatorio per le ipotesi di mancata accettazione o rinuncia di supplenza o di abbandono della stessa. Andiamo con ordine
Nel caso di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche conferite tramite le graduatorie ad esaurimento o tramite le graduatorie provinciali per le supplenze,il diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato comporterà alcune conseguenze con riferimento al relativo anno scolastico, e limitatamente ad esso.
A) Rinuncia ad una proposta di assunzione o assenza alla convocazione
Nel caso in cui l’aspirante dovesse espressamente rinunciare alla proposta o fosse assente alle convocazioni, perderà la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS per il medesimo insegnamento cui si riferisce la convocazione, e sempre limitatamente al relativo anno scolastico.
B) Mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione
Nel caso in cui l’aspirante, dopo aver accettato la proposta di supplenza (anche mediante delega), non dovesse assumere servizio, perderà la possibilità di ottenere supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento cui si riferisce la convocazione, limitatamente al relativo anno scolastico.
C) Abbandono del servizio
Nel caso in cui, dopo aver accettato la proposta ed assunto servizio, il supplente lo dovesse abbandonare, perderà la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito, sempre limitatamente al relativo anno scolastico.
A) Rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma
Nel caso in cui l’aspirante dovesse rinunciare ad una proposta di contratto di supplenza o alla sua proroga o conferma, per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, deriverà la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento limitatamente al relativo anno scolastico.
La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
B) Mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione
Nel caso in cui, dopo aver accettato la proposta di contratto di supplenza, l’aspirante non dovesse assumere servizio, questi perderà la possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, limitatamente al relativo anno scolastico.
C) Abbandono del servizio
Il supplente che, dopo aver accettato la proposta ed assunto servizio lo dovesse abbandonare, perderà la possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento, limitatamente al relativo anno scolastico.
L’unico caso in cui non derivano sanzioni per l’abbandono della supplenza conferita tramite le graduatorie di istituto, è quello in cui il supplente dovesse abbandonare una supplenza temporanea per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche.
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