Personale

Supplenze Covid, esclusa la scadenza del 30 giugno per i contratti degli ATA nella scuola dell’infanzia

Abbiamo già dato notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.

Il decreto, all’art. 36, prevede la proroga fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 (30 giugno per le scuole dell’infanzia) per i cd. contratti Covid. Per retribuire i supplenti docenti e ATA si passa da 400 a 570 milioni di euro.

A seguito dell’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Istruzione ha inviato agli Uffici scolastici regionali la nota 373 del 24 marzo, con la quale evidenzia che, per quanto concerne tutte le istituzioni scolastiche, ad eccezione per la scuola dell’infanzia, la proroga dei suddetti contratti deve essere sottoscritta fino al termine delle lezioni della regione di riferimento (non oltre il 15 giugno), e comunque entro il limite delle risorse assegnate.

Per le scuole dell’infanzia, il cui termine delle lezioni è previsto per il 30 giugno, lo stesso Ministero sottolinea che possono essere prorogati fino a tale data, esclusivamente i contratti relativi al personale docente, e comunque entro il limite delle risorse assegnate. Restano pertanto esclusi, a detta del MI, i contratti del personale ATA.

Immediate le reazioni sindacali: “La FLC CGIL è subito intervenuta con il Ministero per l’esclusione della scadenza del 30 giugno relativa ai contratti del personale ATA nelle scuole dell’infanzia, in quanto non esiste questa specifica nella norma primaria“.

La nota riporta anche la tabella di ripartizione regionale, effettuata sulla base dei contratti effettivamente stipulati fino a marzo 2022 dalle scuole, della spesa calcolata da NoiPA alla medesima data e delle risorse residue rispetto all’assegnazione prevista dall’art’1, comma 326, della Legge 234/2021.

LA NOTA

Lara La Gatta

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