Personale

Supplenze da GPS, il prof può chiedere il part time fino al 50% della cattedra

Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ovvero quelle assegnate da GaE o GPS, ma anche quelle assegnate dal dirigente scolastico, sono soggette, al momento della nomina e del contratto, alla richiesta del part time.

Normativa del part time

Il combinato normativo dell’art.25, comma 6, e l’art.39, comma 1, del CCNL scuola 2006/2009, regola in modo specifico i rapporti di lavoro part time dei docenti.

L’art. 25 del CCNL scuola dispone che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, mentre l’art. 39 specifica che l’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Il part time ha una durata minima delle prestazioni lavorative che non può essere di norma inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In buona sostanza un docente che dovrebbe essere impegnato per 18 ore, orario della cattedra, con il part time può avere una riduzione oraria fino ad un massimo di 9 ore.

Articolazione del part time

Il tempo parziale può essere realizzato:


a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);


b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo
parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto)

Attività aggiuntive

L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti e il 58 per gli ATA prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Lucio Ficara

Articoli recenti

Periodo di prova personale ATA, da due sei mesi a seconda del profilo di appartenenza: nota USR Piemonte

Il nuovo CCNL 2019/2021, all'art. 62, dispone che il periodo di prova per il personale…

18/07/2024

Braccialetto rosso ai genitori di una studentessa: non volevano che svolgesse gli esami di maturità

Se i genitori sono poco istruiti aumenta la possibilità di abbandono precoce degli studi: lo…

18/07/2024

Dl sport e scuola, D’Aprile (Uil Scuola): “973 unità ATA saranno rimosse senza possibilità di sostituzione”

Il segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D'Aprile, ha espresso preoccupazione riguardo al decreto…

18/07/2024

Assegnazioni provvisorie, titolare su materia e specializzata sul sostegno, quale classe di concorso ha precedenza?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha…

18/07/2024

Abbandono scolastico, aumenta se i genitori sono poco istruiti: lo dice l’ISTAT

Resta fondamentale il livello di istruzione dei genitori per i percorsi di studio dei figli:…

18/07/2024

Scuole paritarie, dal PNRR 45 milioni per progetti contro la dispersione scolastica, la nota del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi un avviso rivolto alle scuole secondarie…

18/07/2024