Le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ovvero quelle assegnate da GaE o GPS, ma anche quelle assegnate dal dirigente scolastico, sono soggette, al momento della nomina e del contratto, alla richiesta del part time.
Il combinato normativo dell’art.25, comma 6, e l’art.39, comma 1, del CCNL scuola 2006/2009, regola in modo specifico i rapporti di lavoro part time dei docenti.
L’art. 25 del CCNL scuola dispone che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, mentre l’art. 39 specifica che l’Amministrazione scolastica costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale sia all’atto dell’assunzione sia mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Il part time ha una durata minima delle prestazioni lavorative che non può essere di norma inferiore al 50% di quella a tempo pieno. In buona sostanza un docente che dovrebbe essere impegnato per 18 ore, orario della cattedra, con il part time può avere una riduzione oraria fino ad un massimo di 9 ore.
Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in
tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della
settimana del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo
parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto)
L’art. 39 del CCNL Scuola per i docenti e il 58 per gli ATA prevedono che il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, nè può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
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