La nota ministeriale 25089 del 6 agosto 2021 nel dare indicazioni in merito alle supplenze si occupa degli aspiranti aventi diritto alla:
- Priorità nelle scelte delle sedi per gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 21 o dall’art. 33 comma 6, e dei comma 5 e 7 della legge 104 del 1992.
- Riserva dei posti.
Priorità scelta della sede
Per gli aspiranti che si trovano nella condizione di avere un grado d’invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648 del 1950, secondo quando previsto dall’art. 21, espressamente citato nelle disposizioni per le supplenze, hanno diritto a scegliere prioritariamente la sedi tra quelle disponibili alle seguenti condizioni:
- Che l’aspirante, nello scorrimento della graduatoria sia utilmente collocato, faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima classe di concorso e della medesima durata giuridica.
- I beneficiari di tale precedenza non possono ottenere posti di maggiore durata giuridica che non siano stati prioritariamente offerti alla scelta degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
- Per gli aspiranti che beneficiano delle condizioni di cui ai comma 5 e 7 dell’art. 33 della legge 104 del 1992, si applica la precedenza solo per il comune ove risiedono la persona da assistere o per i comuni viciniori.
Riserva dei posti
La riserva dei posti, secondo quanto previsto dalla legge 68 del 1999 e dal D. Lgs 66 del 2010, opera anche per le assunzioni a tempo determinato nei confronti:
- Del personale docente e educativo iscritto nelle graduatorie a esaurimento
- Del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.
“Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000.
Per quanto riguarda le assunzioni a favore del personale della scuola docenti, educatori e personale ATA, avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie a esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria a esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, come graduatoria unica… ”.