Alcuni nostri lettori ci chiedono quali sono i tempi per le convocazioni e per la presa di servizio di supplenze pari o superiori ai 30 giorni.
Bisogna sapere che le istituzioni scolastiche, per individuare i docenti supplenti per le supplenze brevi e saltuarie, utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 10, dell’OM 60 del 10 luglio 2020;
b) totalmente inoccupati.
Tali convocazioni vengono inviate tramite mail ufficiale della scuola. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene:
a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
b) il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere:
a) l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
L’utilizzo della procedura su descritta è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
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