La mancanza del green pass non può essere considerato, almeno che non si rivedano tutte le norme attualmente in vigore sulle supplenze, come un requisito per escludere un docente inserito in graduatoria di Istituto che aspira ad avere una supplenza.
Supplenze da graduatoria Istituto
Bisogna ricordare che gli incarichi di supplenza sono disposti attingendo dalle graduatorie provinciali e di istituto sulla base delle norme dell’OM 60/2020. Per le supplenze brevi, come per esempio le maternità e la malattia dei docenti titolari, il dirigente scolastico potrà individuare il docente supplente scorrendo le graduatorie di Istituto.
Anche per le ore lasciate dai docenti titolari della legge 104/92, il dirigente scolastico deve ricorrere alla graduatorie di Istituto per individuare il supplente fino al termine delle lezioni.
Supplenza e green pass
Alcuni dirigenti scolastici si chiedono se, in caso di convocazione per una supplenza, debbano escludere gli aspiranti che non abbiano il green pass. Allo stato attuale della normativa sulle supplenze, almeno che non intervengano modifiche dell’ultimo momento, il dirigente scolastico non potrebbe chiedere il green pass a un potenziale supplente, ma deve convocare gli aspiranti secondo l’ordine di graduatoria e accertarne la disponibilità. La supplenza verrà assegnata al docente disponibile e che si trova più in alto in graduatoria di Istituto.
Soltanto dopo, all’atto della presa di servizio, il dirigente scolastico potrà accertare il possesso della certificazione verde da parte del supplente e garantirne l’ingresso a scuola e in classe.
In buona sostanza il non essere vaccinato da parte di un aspirante supplente, al momento e con le attuali regole, non dovrebbe pregiudicare il diritto alla supplenza. Certo è che all’atto della presa di servizio, anche il supplente come tutto il personale di ruolo, dovrà avere il green pass.