Con la nota del 4 novembre, il M.I., in deroga alle disposizioni già previste nella nota del 5 settembre n. 26841, ha previsto la possibilità solo per l’a.s. 2020/21 di inviare ai Dirigenti scolastici le MAD, cioè le domande di messa a disposizione, anche ai docenti inseriti nelle GAE, nelle due fasce delle GPS e nelle GI di prima, seconda e terza fascia ai quali era stata interdetta la possibilità dalla citata nota del 5 settembre.
Ovviamente si ricorrerà alle MAD se tutte le graduatorie provinciali sono esaurite e se sono esaurite altresì le graduatorie di istituto della scuola indicata e quelle delle scuole viciniori.
Ora gli interessati si devono affrettare a presentare le MAD; a tal fine abbiamo elaborato una piccola guida.
In premessa diciamo subito che hanno la precedenza nell’attribuzione della nomina i docenti abilitati e i docenti specializzati per quanto riguarda i posti di sostegno. Inoltre, per i docenti nominati con la MAD, in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, si applicano le norme previste dall’art 14 dell’O.M.60 del 10.07.2020.
Alcune indicazioni
1) La domanda è inviata al dirigente scolastico da tutti gli aspiranti a supplenza in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o del titolo di studio valido o che sta per conseguire un titolo di studio valido. Per la DAD non sono necessari i 24 CFU, comunque andrebbe data la precedenza ai docenti che ne sono in possesso.
L’ordine di conferimento della supplenza al docente che ha presentato una domanda di messa a disposizione potrebbe essere il seguente:
- a) Abilitato in possesso dei 24 CFU;
- b) Abilitato;
- c) Non Abilitato in possesso di titolo di studio valido con 24 CFU
- d) Non Abilitato in possesso di studio valido,
- e) Docente non ancora in possesso di titolo di studio valido.
2) La domanda può essere presentata dai docenti sia non iscritti sia iscritti in GAE, GPS e in GI e disposti a insegnare in scuole di altre province.
3) La domanda deve contenere i seguenti dati:
- a) dati anagrafici e recapiti
- b) titoli culturali e attestazioni di competenze, es conoscenza lingua straniera
- c) eventuali precedenti servizi di insegnamento
- d) classe/ classi di concorso per la/le quale/i si è abilitati o si è in possesso del titolo valido all’insegnamento.
4) Si possono inviare MAD in più scuole e in più province senza alcun vincolo (vedi precisazioni punto 6).
5) La domanda può essere inviata a una casella di posta elettronica ordinaria o anche tramite PEC, cosa che consigliamo. Prima di inviare le MAD è comunque bene consultare il sito della scuola per verificare che per la domanda non sia stato attivato un apposito format.
6) Precisazioni:
- a) non è esplicitamente vietata la presentazione di MAD nella provincia in cui si è già inclusi nelle Graduatorie provinciali e nelle 20 GI, nota MIUR del 28.1.2009;
- b) i servizi prestati in due province diverse non possono essere valutati cumulativamente per lo stesso anno scolastico, quindi il servizio va prestato in una sola provincia, nota MIUR del 28.1.2019;
- c) i docenti di sostegno possono presentare la DAD in una sola provincia.
Consigliamo anche di inviare alle scuole le MAD da subito, vista la necessità di insegnanti in alcune aree del Paese.