La circolare appena pubblicata, contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze, riporta anche le regole per la sostituzione del personale ATA, che sostanzialmente ricalcano quelle dei passati anni scolastici.
L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio.
Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.
È consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Il completamento ovviamente può operare solo tra posti dello stesso profilo.
Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi di scuola, di istitutore ovvero in qualità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.
Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti
scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6 del
D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.
Riportiamo per praticità il testo del suddetto art. 6:
Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto
1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell’articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto, il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
4. Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può, con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio.
5. In caso di assenza del guardarobiere, cuoco e infermiere, o comunque di dipendente unico nel proprio profilo professionale, il dirigente scolastico può provvedere alla sostituzione, in caso di necessità.
Continua a permanere il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016.
Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.
Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono comunque conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
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