Home Precari Supplenze, diplomati magistrale in GaE con riserva: cosa succede?

Supplenze, diplomati magistrale in GaE con riserva: cosa succede?

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Come abbiamo riportato in precedenza, il Miur ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze. Ecco le disposizioni per i diplomati magistrale in Gae con riserva.

Diplomati magistrale e supplenze: cosa dice la circolare?

Il decreto dignità, come sappiamo, ha disposto dall’art. 4, comma 1bis, della Legge 9 agosto 2018 n. 96, al fine di salvaguardare la continuità didattica per l’a.s. 2018/19, all’esecuzione delle Sentenze sfavorevoli, da effettuarsi entro 120 giorni, si provvede trasformando:
a) Il contratto di lavoro a tempo indeterminato, in contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;
b) Il contratto a tempo determinato di durata annuale, con contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Mentre rimangono fino alla loro scadenza naturale i contratti conferiti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Contratto di supplenza con surclassatola

La circolare specifica anche che agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell’art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018 sopra richiamata.

LA CIRCOLARE (clicca qui)

Altre disposizioni

Per quanto riguarda le supplenze, ricordiamo altre disposizioni che potrebbero risultare utili:

– nel paragrafo “supplenze brevi” il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.

– nel paragrafo “disposizioni particolari per la scuola primaria” è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore) nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare con le ore di programmazione.