La circolare ministeriale del 25 luglio 2024 nel dare indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente per l’Anno scolastico 2024/2025 affronta la materia concernente la procedura prevista per il conferimento degli incarichi al personale docente che beneficia sia della precedenza nella scelta della sede sia al personale con diritto alla riserva dei posti.
Gli aspiranti che beneficiano nell’ordine degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, riguardo ai diversi turni di nomina, hanno diritto alla priorità nella scelta della sede quando, scorrendo la graduatoria, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. Fermo restante che non sia venuta meno la condizione che dà loro diritto alla precedenza e che siano iscritti nella lista di collocamento.
Gli aspiranti in situazione di disabilità personale di cui all’articolo 21, e al comma 6 dell’articolo 33 della legge n. 104/92, hanno diritto alla priorità nei confronti di qualsiasi sede scolastica. Fermo restante che i posti non siano di maggiore durata giuridica e consistenza economica e che non siano stati prioritariamente offerti alla scelta degli aspiranti che li precedono in graduatoria e che siano stati convocati nel precedente turno di nomina.
Agli aspiranti che devono assistere parenti in situazioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 33, della legge 104/92, hanno diritto alla scelta prioritaria per le scuole ubicate nel medesimo comune di domicilio della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in comune viciniore. Fermo restante la preventiva verifica da parte dell’Ufficio competente.
Nel conferimento dei contratti di supplenza annuale e sino al termine delle attività didattiche, per i docenti regolarmente iscritti nella GAE e nelle GPS, sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di cui all’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Inoltre è da annoverare tra i riservisti il personale scolastico di cui all’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini del conferimento delle supplenze da GAE e GPS gli aspiranti avente diritto alla riserva dei posti saranno trattati unicamente per ciascuna graduatoria di appartenenza nella misura massima del 50% e soltanto per i posti a orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale.
Riservisti Legge 68/99
• Persone con disabilità: affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i disabili intellettivi con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
• Invalidi del lavoro: persone con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% a causa d’infortuni sul lavoro;
• Non vedenti e sordomuti: persone con cecità assoluta o sordità dalla nascita;
• Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio;
• Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio;
• Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
• Profughi italiani con lo status di rimpatriati;
• Orfani e coniugi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
Riservisti D. LGS n° 66 del 15 marzo 2010, di cui all’articolo 1, comma 9-bis
• Rientra fra i riservisti i docenti che hanno svolto servizio militare volontario congedato senza demerito.
Riservisti DL 44/2023 convertito in legge n. 74
• Rientrano fra i riservisti i docenti che hanno svolto servizio civile universale volontario
Riservisti personale scolastico di cui all’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
La circolare ministeriale del 25 luglio 2024 dispone inoltre di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa di cui all’articolo 3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
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