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Supplenze docenti al 31 agosto o al 30 giugno, vige molta confusione

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Sulla questione supplenze dei docenti al 30 giugno o al 31 agosto c’è molta confusione e poca trasparenza. Come stanno realmente le cose?

È utile sapere che il regolamento delle supplenze annuali (fino al 31 agosto), fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e quelle brevi, è scritto nel decreto ministeriale n.131 del 13 giugno 2007.

Infatti all’art.1 comma 1 del DM 131/2007 è specificato che in caso non siano state assegnate delle cattedre al personale di ruolo, si provvede alla loro copertura con supplenze annuali per le cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; con supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per le cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; con supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

Secondo il comma 7 dell’art.1 del DM 131/2007 il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine: per le supplenze annuali il 31 agosto; per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche; per le supplenze temporanee l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Ai sensi dell’art.7 comma 1 del DM 131/2007 i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie: supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento; supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

Quest’ultima norma determina il fatto che se un DS stipula un contratto con un docente supplente su un posto che si è reso disponibile dopo il 31 dicembre, quel contratto sarà valido fino al termine delle lezioni compresi i giorni di scrutinio. Infatti capita molto spesso che cattedre disponibili e vacanti fino al 31 agosto perché in organico di diritto, vengano assegnate dai Ds dopo il 31 dicembre con contratto fino al termine delle lezioni.

Tuttavia bisogna sapere che se una cattedra è disponibile in organico di diritto o in organico di fatto, l’ATP con le GAE o i DS con le graduatorie d’Istituto devono provvedere già in settembre ad assegnarla con contratti al 31 agosto o al 30 giugno, senza attendere di assegnarle dopo il 31 dicembre con contratti fino alla chiusura delle lezioni.

In buona sostanza il docente a cui viene assegnata una cattedra o uno spezzone vacante e disponibile, deve chiedere se si tratta di un posto in organico di diritto o di fatto e pretendere, nel caso il posto fosse realmente libero e privo di un titolare avente diritto, il contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.