L’Ordinanza Ministeriale n° 88 del 16 maggio 2024, nel disciplinare le procedure per il conferimento delle supplenze per il personale docente e educativo, ha previsto delle sanzioni in caso di rinuncia o abbandono della supplenza.
La normativa volta a disciplinare il conferimento delle supplenze dispone che hanno titolo a conseguire le supplenze annuali, temporanee e saltuarie esclusivamente gli aspiranti che hanno presentato domanda finalizzata al conferimento degli incarichi, in modalità e nei tempi previsti dalla normativa in vigore.
Gli incarichi per le supplenze annuali, temporanee e saltuarie avvengono attraverso la procedura informatizzata, il cui sistema è programmato in modo che tenga conto delle disponibilità effettivamente esistenti riguardo ai diversi turni di nomina. In merito si ricorda che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento.
Gli aspiranti che non presentano la domanda finalizzata al conferimento delle supplenze annuali e temporanee, sono considerati rinunciatari al conferimento delle stesse da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento; fermo restante la possibilità di ottenere supplenze temporanee dalle graduatorie d’istituto.
Nella presentazione della domanda per la scelta delle 150 sedi, classi di concorso/tipologie di posto, la non indicazione di alcune di esse, è considerata rinuncia esclusivamente per le sedi e le classi di concorso/tipologie di posto per cui non sia stata espressa preferenza.
Gli aspiranti che rinunciano all’assegnazione della supplenza conferita non possono partecipare a successive fasi di attribuzione delle supplenze, anche per disponibilità sopraggiunte. La suddetta rinuncia inoltre comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE sia dalle GPS, sia in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento;
Gli aspiranti che non assumono servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione, sono esclusi dalle successive fasi di attribuzione delle supplenze per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento perdendo altresì la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE sia dalle GPS, sia in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
I docenti, che hanno ricevuto l’incarico di supplenza, dopo aver assunto servizio dovessero decidere di abbandonare, perderanno il diritto di conseguire supplenze sia annuali, si temporanee sulla base delle GAE che delle GPS e, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, dalle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
Il personale docente in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto può lasciare tale supplenza per accettare:
• Una supplenza annuale fino al 31 agosto;
• Una supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche;
• Uno spezzone che non concorre a costituire cattedre o posti orario.
Fermo restante che qualora decidesse di restare nella supplenza conferita sulla base delle graduatorie d’istituto mantenendo l’incarico precedentemente conferito, non andrebbe incontro ad alcuna sanzione.
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