Molte sono le domande che arrivano in redazione da parte di neoassunti, con presa di servizio il 1° settembre 2022, che ci chiedono se sarà possibile accettare un incarico di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/2023. Questo quesito merita una risposta quanto più precisa possibile.
Supplenze per i docenti di ruolo
La norma di riferimento che consente ad un docente di ruolo di potere assumere l’incarico di supplenza in altra classe di concorso rispetto a quella di titolarità, se inserito nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali per le supplenze, è l’art.36 del CCNL scuola 2006/2009.
In tale norma è scritto: “Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.
In buona sostanza un docente di ruolo, in posizione utile per una supplenza in altro ordine di scuola o altra classe di concorso rispetto quella di titolarità, può svolgere una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, mantenendo per il primo triennio la titolarità della sede.
Norma valida per i neoassunti
Ad oggi non esiste nessun diniego da parte del Ministero dell’Istruzione nel consentire l’applicazione dell’art.36 del CCNL scuola 2006/2009 anche per tutti coloro che sono stati assunti per l’anno scolastico 2022/2023. Il Ministero non ha trovato norme ostative per negare l’incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche anche per i docenti appena assunti e che dovrebbero prendere il servizio in ruolo a partire dal 1°settembre 2022.