Non è detto che d’ora in poi tutto il personale assente possa essere sostituito fin dal primo giorno di assenza.
La norma è chiara e pone un vincolo importante anche per le supplenze dei docenti.
La disposizione è contenuta nell’articolo 32 del decreto legge 104 e, riferendosi al cosiddetto “organico aggiuntivo covid” prevede che sia consentita “la sostituzione del personale ‘così assunto’ sin dal primo giorno di assenza, (assicurando, per il personale docente, il ricorso prioritario al personale già in servizio nella istituzione scolastica in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo)”.
Secondo alcuni, questa formulazione sembrerebbe escludere che per le assenze del personale dell’organico “ordinario” si possa procedere a nominare un supplente già dal primo giorno.
Il problema è stato evidenziato dalla segretaria nazionale di Cisl Scuola Maddalena Gissi nel corso della conferenza stampa promossa dalle organizzazioni sindacali.
“Si tratta di una norma assurda – ha commentato Gissi – perché significa che le scuole alle quali non è stato assegnato organico aggiuntivo non potranno nominare supplenti già dal primo. Come dire: oltre al danno anche la beffa. Il decreto 104, però, deve essere convertito in legge e quindi noi ci auguriamo che il Parlamento voglia porre rimedio emendando la disposizione”.