Home Precari Supplenze docenti e ATA su posti part-time, indicazioni per l’a.s. 2022/23

Supplenze docenti e ATA su posti part-time, indicazioni per l’a.s. 2022/23

CONDIVIDI

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Per i docenti e il personale educativo, l’art. 26, comma 6, prevede infatti che l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il contratto individuale di lavoro deve indicare anche l’articolazione dell’orario di lavoro.

Per il personale ATA, valgono le medesime regole di ncui sopra e il riferimento è l’art. 44, comma 8. Sempre per gli ATA, ulteriori specificazioni sono contenute negli articoli 51 (orario di lavoro ATA) e 58 (rapporto di lavoro a tempo parziale).

L’art. 4.1 dell’annuale circolare sulle supplenze riporta le indicazioni per i conferimento di contratti a tempo determinato per l’a.s. 2022/23.

LA CIRCOLARE

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono Concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica.Per la copertura dei posti si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento.

Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.