L’O.M. 88 del 16 maggio 2024, nel disciplinare il conferimento delle supplenze, all’art. 2 comma 4 dispone che nella scuola secondaria di primo e secondo grado, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore d’insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra.
Il Dirigente Scolastico attribuisce ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione o specializzazione per l’insegnamento di cui trattasi, fino al massimo di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Il Dirigente Scolastico attribuisce le supplenze sugli spezzoni fino a sei ore, dopo averne accertato il consenso dal docente interessato, secondo il seguente ordine:
• Docente con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario;
• Docente con contratto a orario completo a tempo indeterminato;
• Docente con contratto a tempo determinato.
Qualora il dirigente scolastico non dovesse trovare consenso nel personale in servizio, procede, con l’utilizzo delle graduatorie d’istituto, all’individuazione dei docenti inoccupati e che siano nella condizione di accettare la supplenza.
Qualora per una determinata classe di concorso o per il sostegno le graduatorie d’istituto dovessero essere esaurite, il dirigente scolastico procede con l’interpello al fine di accertare la disponibilità ad accettare l’eventuale supplenza su spezzone da parte di docenti non presenti nelle graduatorie d’istituto.
L’O.M. 88/2024, prevede delle sanzioni anche per le supplenze attribuite dal dirigente scolastico; nello specifico è previsto:
• In caso di rinuncia a una supplenza o alla sua conferma, il docente perde il diritto a conseguire altre supplenze, per tutto l’anno scolastico di riferimento, relativamente alla graduatoria d’istituto;
• In caso di mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione nei termini previsti (24 ore per le supplenze superiori a 30 giorni e 12 ore per le supplenze inferiori a 30 giorni) il docente è considerato rinunciatario, per cui va incontro alla sanzione prevista per la rinuncia;
• Il docente che dopo aver accettato la supplenza e preso regolare servizio lo abbandona, non potrà più ricevere supplenze sulla base delle graduatorie d’istituto per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.
La normativa prevede che il docente non va incontro ad alcuna sanzione nel caso in cui lascia la supplenza breve, conferita dal dirigente scolastico, per una supplenza annuale fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche. Fermo restante che il docente interessato può decidere di non accettare la supplenza annuale per restare a prestare servizio quale supplente temporaneo senza incorrere in alcuna sanzione.
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