Hanno diritto a scegliere la sede prioritariamente i docenti che si trovano nella condizione di beneficiare degli artt. 21 e 33 della legge 104 del 1992 nel seguente ordine:
Secondo quanto sancito dall’art. 21 Le persone con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
Secondo quanto sancito dall’art. 33 comma 6 la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità … ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
• Art. 33 comma 5 riferito a chi assiste le persone disabili “il lavoratore … ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.”
• Art. 33 comma 7 riferito a chi è nella condizione di “affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.”
La priorità di scelta ha luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica. In tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta. Fermo restante che l’avente diritto sia, all’atto della nomina, nella condizione che ha dato luogo alla concessione del beneficio.
Nel caso specifico di precedenza nella scelta della sede s’intende la singola istituzione scolastica.
Per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di disabilità di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 33della legge 104/92 , il beneficio è applicabile, per le scuole ubicate nel medesimo comune o comuni viciniori a quello in cui è domiciliata la persona assistita.
Il diritto alla riserva dei posti per i docenti che si trovano nella condizione di beneficiari della legge 68 del 1999, del decreto legislativo 66 del 2010 e del decreto 44 del 2023, opera a condizione che il personale docente e educativo sia iscritto nelle graduatorie a esaurimento e nelle GPS (graduatorie provinciali supplenze), nonché del personale ATA iscritto nelle graduatorie permanenti.
Per gli aspiranti aventi diritto alla riserva dei posti ai fini del calcolo del 50% saranno trattati unicamente per ciascuna graduatoria di appartenenza ed esclusivamente per i posti a orario intero.
La normativa inoltre prevede l’obbligo di assumere:
• Gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro,
• Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
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