I problemi registrati in quest’anno scolastico nelle operazioni di conferimento delle supplenze gestite dall’algoritmo predisposto dal Ministero non sono nuovi, ma risalgono al 2020, anno di costituzione delle Gps e di utilizzo della procedura informatizzata (causa Covid) per la gestione delle operazioni.
Già all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 si sono infatti registrati molti casi di anomalie nel conferimento di incarichi a docenti che vantavano minor punteggio rispetto ad altri meglio graduati.
Nonostante le proteste dei precari e delle organizzazioni sindacali, ed i contenziosi nella maggior parte dei casi decisi favorevolmente per i docenti, il Ministero non ha inteso apportare alcuna modifica migliorativa al sistema informatico di gestione del conferimento delle supplenze.
Con l’aggiornamento delle Gps dello scorso mese di maggio e l’emanazione delle nuove regole per il conferimento degli incarichi di supplenza ad opera dell’ordinanza ministeriale 112/2022, il problema si è addirittura ulteriormente aggravato.
Oltre alle disfunzioni di un algoritmo regolato in maniera evidentemente errata, e tale da determinare il conferimento di incarichi a docenti con meno punti in danno di altri che li precedevano in graduatoria, in evidente violazione del principio meritocratico che deve necessariamente regolare ogni procedura selettiva pubblica, ivi compresa quella per il conferimento delle supplenze, si è infatti aggiunta la non felice formulazione di alcune disposizioni dell’OM 112/2022, aggravata da una non corretta applicazione da parte degli uffici.
In particolare, il problema deriva dall’applicazione da parte degli Uffici scolastici delle disposizioni previste dall’ordinanza 112 all’art.12 commi 4 e 10.
L’art.12 dell’ordinanza prevede
“4. La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.
…
10. L’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.”.
Secondo gli uffici scolastici, non aver indicato tra le preferenze alcuna delle sedi che erano risultate disponibili nella procedura di convocazione per il conferimento delle supplenze, comporterebbe una rinuncia totale a qualsivoglia altra tipologia di incarico, cosa che giustificherebbe la perdita della possibilità di essere convocati per le disponibilità di sedi sopravvenute.
Per meglio comprendere l’illogicità dell’assunto da cui parte l’Amministrazione, si consideri che i docenti nel mese di agosto potevano indicare fino a 150 preferenze ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, specificando le classi di concorso per le quali davano la disponibilità e per ciascuna preferenza di sede, se erano disponibili solo per l’incarico annuale, o anche per l’incarico fino al termine delle attività didattiche, solo per cattedre intere o anche per spezzoni di cattedre.
Secondo le previsioni dell’ordinanza ministeriale la mancata indicazione nel modulo di domanda di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto viene intesa quale rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse.
La corretta applicazione delle disposizioni ministeriali poteva soltanto determinare che il docente non avrebbe potuto ricevere alcun incarico di supplenza limitatamente ai soli istituti o classi di concorso non espressamente indicati tra le preferenze, quindi limitatamente solo alle specifiche preferenze non espresse e non pure per tutte le altre, con diritto quindi ad essere convocato per le ulteriori disponibilità di posti.
Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non abbia espresso preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, deve essere considerato rinunciatario con riferimento alle sole sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Ciò non toglie tuttavia, che lo stesso possa e debba essere convocato per le ulteriori sedi che si dovessero rendere successivamente disponibili.
L’interpretazione ed applicazione – quantomeno discutibile – della disposizione posta in essere dall’amministrazione ha portato ad un risultato paradossale ed illegittimo.
Per il sol fatto di non aver espressamente indicato disponibilità per alcune sedi, per l’Amministrazione si determinerebbe l’assurda conseguenza dell’impossibilità di essere nuovamente convocati nei successivi turni, in quanto si viene considerati rinunciatari “per tutto”.
Appare tuttavia evidente l’illogicità di detta interpretazione/applicazione della disposizione dell’ordinanza, che determina l’attribuzione degli incarichi di supplenze sulle sedi disponibili a candidati con minore punteggio rispetto a coloro i quali sono stati considerati “rinunciatari”.
La errata applicazione delle disposizioni ministeriali ha comportato l’aberrante conseguenza per cui, l’aspirante considerato rinunciatario perché al momento del suo turno di “scelta virtuale” (in quanto il meccanismo è stato interamente informatizzato e gestito da un algoritmo predisposto dal Ministero) nessuna tra le sedi disponibili presenta le identiche caratteristiche dallo stesso indicate nel modulo di domanda (ad esempio erano residuati solo spezzoni di cattedra non richiesti in domanda), resta privo di incarico in quel turno di convocazione, e fin qui è corretto, ma, in maniera illegittima tuttavia, essendo considerato rinunciatario tout court, a dire dell’Amministrazione non avrebbe più diritto ad essere convocato successivamente nell’ulteriore turno di nomina.
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