A volte capita che alcune cattedre restino vacanti e disponibili ad anno scolastico iniziato, magari per la rinuncia di un docente incaricato, oppure per la definizione di una pratica di inidoneità all’insegnamento o ancora per il decesso di un docente. A chi spetta dare l’incarico annuale di queste cattedre facenti parte dell’organico dell’autonomia?
Per le cattedre vacanti e disponibili prima del 31 dicembre di ogni anno scolastico, è l’ufficio scolastico provinciale ad occuparsi, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, dell’incarico dei docenti fino al 30 giugno o al 31 agosto.
L’attribuzione delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento avviene secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma 2, e seguenti del Decreto Ministeriale 131/2007. Se le graduatorie ad esaurimento vanno esaurite e i posti restano vacanti, dopo l’ultima convocazione dell’ufficio scolastico provinciale, saranno i Dirigenti scolastici delle scuole in cui i posti sono disponibili, a conferire l’incarico di supplenza attraverso le graduatorie di Istituto. Specifichiamo che in caso di graduatoria esaurita il DS può nominare per tutto l’anno scolastico anche prima del 31 dicembre.
Ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera b) del DM 131/2007, il Ds conferisce le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
Nella suddetta norma è specificato che i dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a. supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento (anche prima del 31 dicembre se è esaurita la graduatoria ad esaurimento di riferimento) ;
b. supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
È utile sapere che per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
È importante ricordare che, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL 2016-2018, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
Con l’approvazione del ddl n. 1633, di conversione, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, sul reclutamento scolastico, sono state introdotte le graduatorie provinciali per i docenti che attualmente stanno in II e III fascia. Questa modifica di legge potrebbe determinare un nuovo regolamento delle supplenze per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per i casi che si rendessero disponibili dopo il 31 dicembre.
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