La Corte dei conti – Sezione terza giurisdizionale centrale d’Appello, con sentenza n. 59 depositata il 29 gennaio 2004, si è pronunciata sul ricorso proposto da una preside di un istituto tecnico avverso una precedente sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio e a lei sfavorevole (pagamento di euro 4272,87 pari al corrispettivo delle supplenze conferite dalla preside tra il 21 settembre 1992 e il 19 maggio 1996 in periodi di assenza dal servizio dei docenti di ruolo inferiori a 11 giorni: ciò in violazione, secondo il primo giudice, dell’art. 21, comma 14 dell’ordinanza ministeriale n. 371/1994, che attribuiva ai presidi il potere di nomina di supplenti esterni solo per le assenze superiori ad undici giorni, dovendosi per quelle di durata inferiore provvedere con l’impiego di insegnanti già in servizio nella scuola).
In effetti, nella pronuncia della Corte dei conti si ricorda "come dalla necessaria lettura coordinata dell’art. 21, comma 14 dell’O.M. n. 371 con l’art. 14, comma 12 del DPR 399/1988, emerge il principio generale per cui per assenze per periodi non superiori a dieci giorni si debba sempre provvedere con personale in servizio nella scuola, mentre per assenze che si protraggono per periodi superiori (undici o più giorni) è possibile il ricorso a supplenze temporanee, purché sussistano effettive ed inderogabili esigenze di servizio e le condizioni della dotazione di docenti interni e della loro disponibilità a prestazioni eccedenti il normale orario di lezioni non consentano l’utilizzazione di docenti in servizio".
Ma non si ritiene che la condotta della preside sia stata caratterizzata da colpa grave per due elementi essenziali: ha tentato di risolvere i problemi funzionali delle assenze dal servizio di docenti di ruolo nei limiti delle disponibilità offerte dall’organico ("fin dove è stato possibile"), ricorrendo all’apporto di docenti esterni solo in carenza di tali disponibilità; con "il meccanismo di sostituzione dei docenti assenti ha consentito la regolare prosecuzione dell’attività didattica senza interruzioni o, comunque, alterazioni di qualsiasi natura: d’altra parte, le spese sostenute per il conferimento di supplenze hanno trovato riscontro in reali prestazioni di servizio rese all’Amministrazione, onde corrispondere a comprovate esigenze didattiche, volte a dare copertura ad ore di insegnamento finalizzate alla concreta attuazione delle stesse, per evitare il rallentamento delle relative attività".
La Corte fa notare come si sia fatto ricorso da parte della preside ad un’effettiva attuazione del principio della continuità didattica (anche se, si sottolinea nella stessa pronuncia, tale principio, "di per sé ed in generale, non può evidentemente assurgere a giustificazione di qualsiasi condotta lesiva del capo d’istituto").
Anche con riferimento alle attuali disposizioni sulla sostituzione dei docenti assenti dal servizio, appare importante questa sentenza della Corte dei conti che si può sintetizzare così: la nomina di supplenti è possibile solo se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione, ma è comunque indispensabile garantire la continuità dell’attività didattica.