L’attesissima circolare del ministero dell’Istruzione per le supplenze dell’anno scolastico 2022-2023 è stata resa pubblica nel pomeriggio di venerdì 29 luglio, con tutti i dettagli per il conferimento degli incarichi.
Confermata la finestra temporale compresa tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00), che riguarderà sia le immissioni in ruolo per i docenti di prima fascia GPS Sostegno (che prima dell’immissione, lo ricordiamo, dovranno affrontare l’anno di prova e il relativo colloquio di idoneità finale), che il conferimento degli incarichi per le supplenze da GAE e GPS.
CIRCOLARE sulle SUPPLENZE del 2022
Un’attenzione particolare gli aspiranti docenti dovranno porla sulla scelta delle preferenze in ragione del rigido regime sanzionatorio legato alle rinunce. Ne parliamo nel nuovo appuntamento di Tecnica risponde LIVE, lunedì 1 agosto ore 16:30. A rispondere ai quesiti dei lettori, gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Attilio Varengo (Cisl scuola).
La circolare del Mi precisa che l’individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato è disposta con procedura informatizzata, secondo le seguenti fasi:
Per quanto riguarda gli incarichi di supplenza conferiti al personale docente ed educativo, la circolare chiarisce che il conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 sarà disposto secondo le seguenti tipologie:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico, da assegnare con termine al 31 agosto;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario, il cui termine coincide con il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti, con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
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