L’assegnazione delle supplenze mai come quest’anno ha scatenato disagi e proteste tra i docenti precari.
Nel mirino, soprattutto l’algoritmo col quale si provvede all’individuazione telematica dell’avente diritto e la scarsa comprensibilità del suo funzionamento.
Sono passati ormai oltre trent’anni da quando il Legislatore ha emanato la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (l. n. 241/1990), ma evidentemente per il Ministero dell’Istruzione non sono ancora sufficienti.
A dire il vero, il tema della chiarezza delle leggi non è certo nuovo, essendo stato affrontato già da Cesare Beccaria (sì, proprio lui, il nonno di Alessandro Manzoni), che già nel 1764 sosteneva che è compito del Legislatore redigere le leggi in forma chiara, in modo che non siano soggette a diverse interpretazioni.
Chissà cosa direbbe, a distanza di oltre 250 anni, nell’esaminare le disposizioni dettate dal Ministero con l’Ordinanza n. 112/2022 (per intendersi, quella relativa al conferimento delle supplenze).
Secondo l’art. 12, comma 6 dell’Ordinanza Ministeriale, “Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi”.
Dunque, il quadro delle disponibilità viene pubblicato, non prima, ma dopo l’assegnazione delle supplenze…
In pratica, prima si assegnano le supplenze al buio, poi si rendono noti i posti disponibili.
(Forse sarebbe il caso di pubblicarli prima…).
Ancora meno comprensibile è il sistema col quale vengono assegnate le supplenze, tanto che sarebbe il caso che il Ministero valuti l’opportunità di attivare appositi corsi di formazione per la redazione della domande di supplenza.
Secondo l’art. 12, comma 4. “costituisce rinuncia (..), limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”.
“Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”.
Però poi si afferma: “Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.
E qui Cesare Beccaria si sta chiedendo se la mancata indicazione di una o più sedi comporterà la rinuncia “limitatamente alle preferenze non espresse”, oppure addirittura la mancata assegnazione dell’incarico per l’intero anno anche con riferimento alle sedi espressamente indicate…
L’enigma diviene ancora più ingarbugliato quando si cerca di capire se l’insegnante che si è visto assegnare solo uno spezzone ha diritto o meno al completamento dell’orario, come espressamente disposto dall’art. 40, comma 6 del CCNL di comparto.
Secondo il comma 12 “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario”.
Sembrerebbe dunque che le disposizioni contrattuali siano state rispettate.
Senonchè, secondo il comma 13, “L’aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d’orario.
Dunque, il diritto (sacrosanto) di completare l’orario dipende da un elemento del tutto accidentale quale la presenza o meno di posti interi in quel turno di nomina.
Complimenti.
Il Dottor Azzeccagarbugli non avrebbe saputo fare di meglio.
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