Come anticipato ai nostri microfoni dal segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, l’Amministrazione ha presentato alle organizzazioni sindacali, in data 25 luglio, le novità riguardanti le piattaforme INR (presentazione istanze per il ruolo) e INS (presentazione istanze per supplenze, incluse quelle da GPS I fascia sostegno finalizzate poi alla trasformazione in tempo indeterminato). Ecco le novità in merito alle piattaforme riportate da Cisl Scuola.
La prima modifica apportata alla piattaforma è conseguente alle novità legislative riguardanti in particolare il diverso trattamento riservato dalla legge agli assunti da concorso ordinario 2023 (concorso PNRR).
Come è noto, i vincitori già abilitati, ai sensi dell’art.13 comma 1 del D.Lgs.59/2017, saranno assunti con un contratto a tempo indeterminato; i vincitori privi di abilitazione stipuleranno invece un contratto a tempo determinato di durata annuale, nel corso del quale dovranno conseguire l’abilitazione (art.13, comma 2). Solo in seguito al conseguimento dell’abilitazione potranno sostenere, nel successivo anno scolastico, il periodo di formazione iniziale e di prova.
È possibile che un vincitore del concorso si sia iscritto alle prove concorsuali senza essere ancora in possesso dell’abilitazione (potendo far valere i 24 CFU oppure il requisito del triennio di servizio), ma che l’abbia conseguita successivamente. Vi è quindi l’esigenza, da parte dell’Amministrazione, di assumere al riguardo le necessarie informazioni: per questo motivo, in fase 2, agli aspiranti verrà richiesto di indicare se sono già in possesso dell’abilitazione o se l’abilitazione deve ancora essere conseguita. Nel caso di procedure d’ufficio, l’aspirante verrà considerato privo di abilitazione (fatti salvi eventuali interventi degli uffici finalizzati a reperire le medesime informazioni).
La seconda modifica riguarda chi deve essere assunto su posto di sostegno. Considerato che è possibile avere in graduatoria sia docenti laureati, sia docenti col solo diploma, verrà richiesto all’aspirante di indicare il titolo di studio di cui è in possesso (laurea o diploma). Per le lauree, dovranno essere fornite diverse specifiche informazioni (tipo di laurea, università presso la quale è stata conseguita, data di conseguimento). L’Amministrazione a questo proposito ha precisato che si terrà conto della situazione in cui attualmente si trova il candidato: chi, ad esempio, avesse partecipato al Tfa con il solo diploma, ma si fosse poi laureato successivamente al conseguimento della specializzazione, ha comunque titolo ad indicare quale titolo di studio la laurea. Tale criterio si applica anche per coloro che, privi di abilitazione, fossero già stati assunti in ruolo su posto di sostegno. In caso di procedure d’ufficio, il candidato sarà considerato come diplomato.
Le principali novità riguardano:
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