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Supplenze, è possibile avere una proroga. Ecco quando

Un docente di scuola secondaria di primo grado della provincia di Milano, ci chiede informazioni in merito alla possibilità di proroga della supplenza. Il nostro lettore sta già lavorando come supplente, e vuole conoscere informazioni nel caso di altre assenze del dipendente titolare che sta sostituendo, senza continuità.

Proroga al supplente se il titolare rinnova l’assenza senza soluzione di continuità

La normativa prevede che, nel caso al primo periodo di assenza del titolare ne dovesse seguire un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da un giorno festivo, o dal giorno libero, lo stesso supplente già in servizio può ricevere la proroga di supplenza, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Proroga della supplenza nei periodi di sospensione delle lezioni

Per fornire un quadro più ampio, magari utile in futuro al nostro lettore in questione, bisogna ricordare il caso della proroga in caso di sospensione delle attività didattiche.

In questo caso, se il titolare dovesse assentarsi in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo già noto di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza.

Pertanto, si rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

La circolare delle supplenze 2018

Nell’annuale circolare delle supplenze emanata dal Ministero dell’Istruzione, quest’anno si fa riferimento, in merito alle supplenze brevi, al personale dell’organico del potenziamento.
La circolare riporta, nel paragrafo “supplenze brevi”, il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.

 

 

Fabrizio De Angelis

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