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Supplenze, ecco quando si può lasciare lo spezzone per la cattedra

È periodo di supplenze annuali dalle GAE e, in caso di graduatorie ad esaurimento esaurite, dalle graduatorie di Istituto di II e III fascia. Ecco alcune delle cose da sapere.

Normativa supplenze annuali 

La normativa sulle supplenze fino al termina delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno 2019, e quelle annuali, ovvero fino al 31 agosto 2019, è il Decreto Ministeriale 131 del 13 giugno 2007.

Nella Circolare Ministeriale n. 37856 del 28 agosto 2018 è specificato che si richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato DM 131/2007 che consente, unicamente durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche, esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento.

Analogamente, durante il periodo di espletamento delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno “spezzone” per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all’atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi, fatta salva comunque, in ogni modo, la possibilità del completamento orario.

Qualora dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di circolo e di istituto, occorra ancora procedere alla copertura di posti di personale docente, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le graduatorie delle scuole viciniori nella provincia. Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in graduatoria (c.d. MAD) sono soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal DM 131/2007.

Normativa supplenze brevi assegnate dal DS

Nel caso delle supplenze brevi, a causa di una assenza temporanea del titolare, il Dirigente scolastico nomina il supplente dalle graduatorie di Istituto di I, II e III fascia.

Ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera b) del DM 131/2007, il Ds conferisce le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

È utile sapere che per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

È importante ricordare che, per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL 2016-2018, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.

Lucio Ficara

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