Il Tribunale di Chieti con sentenza depositata il 25 maggio 2021 ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dell’’attribuzione del punteggio in caso di errore nell’assegnazione della supplenza.
Della questione questa testata si è occupata più volte, evidenziando come nessuna disposizione preveda la non valutabilità del servizio in questi casi, richiamando peraltro anche quanto affermato dall’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana.
L’Ufficio Scolastico Regionale, con nota AOODRTO. REGISTRO UFFICIALE. U.0002662 del 2 marzo 2021, ha chiarito che -in caso di errori nell’attribuzione delle supplenze da parte delle scuole- va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato.
Il Direttore Generale dell’USR Toscana, Dott. Ernesto Pellecchia, nel diramare la nota, ha inteso precisare che “il servizio effettivamente prestato in virtù di un rapporto di lavoro, successivamente oggetto di risoluzione o recesso da parte della scuola, in conseguenza di una rettifica del punteggio e del conseguentemente riposizionamento in graduatoria, per cause non addebitabili all’interessato, produce effetti anche ai fini giuridici ed economici, per il periodo in cui vi è stata regolare prestazione lavorativa”.
Molte scuole erroneamente accompagnano alla risoluzione del contratto la precisazione che il servizio reso è valido ai soli fini economici, dunque non dà diritto ad alcun punteggio.
In realtà, né il DM n. 640/2017, né l’Ordinanza n.60/2020 prevedono tale conseguenza, in caso di errori della scuola.
Infatti, il D.M. n. 640/2017, che disciplina l’assegnazione delle supplenze al personale Ata, prevede la non valutabilià del servizio, in caso di “dichiarazioni mendaci”, oppure qualora il servizio sia stato reso in mancanza del prescritto titolo di studio.
Qualcuno, partendo dalle considerazione che la rettifica “ora per allora” del punteggio in graduatoria non avrebbe consentito l’assegnazione della supplenza al docente, ha ritenuto che in questi casi il servizio reso non darebbe diritto ad alcun punteggio (servizio prestato ai soli fini economici).
C’è da dire, però, che i docenti che prestano servizio nelle scuole paritarie non vengono assunti sulla base di una graduatoria.
Ciò nonostante, hanno pacificamente diritto al punteggio per il servizio prestato.
Riconoscere il diritto al punteggio a chi ha prestato servizio in una scuola paritaria (in cui la supplenza non viene assegnata sulla base di una graduatoria) e non riconoscere tale diritto al docente assunto da una scuola statale solo perché si è verificato un errore da parte dell’Amministrazione nell’attribuzione della supplenza, rappresenterebbe un’ingiusta e irragionevole discriminazione per i docenti delle scuole statali, discriminazione oltre tutto non fondata su nessuna norma di legge.
Il Tribunale di Chieti, richiamando e citando espressamente la nota dell’USR Toscana, ha precisato che non si può certo attribuire alla violazione di norme regolamentari l’effetto di una “violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori” o di stipulazione di un rapporto di lavoro nullo per illiceità dell’oggetto o della causa.
Pertanto, “deve escludersi che sussistano valide ragioni giuridiche per disconoscere gli effetti giuridici del servizio effettivamente prestato in forza dei predetti contratti a tempo determinato (in conformità a quanto si legge, tra l’altro nella invocata nota Ufficio Scolastico Regionale della Toscana- prot. 2662 del 2 marzo 2021)”.
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