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Supplenze, faq ministeriali

Il Ministero dell’Istruzione e dell’Università, il 19 luglio, ha emanato una circolare che fa il punto sugli strumenti attivati dall’amministrazione per aiutare le scuole nella compilazione delle graduatorie di circolo e d’istituto.
Il documento fornisce indicazioni per utilizzare le FAQ (frequently ascked questions: domande più frequentemente poste) che è un servizio disponibile fin dal giorno 23/7/2001 sul sito intranet del Ministero, dove vengono accolti quotidianamente i quesiti significativi e le relative risposte.
In più informa le scuole circa l’attivazione di un centro di assistenza, presso gli uffici dell’Amministrazione centrale, che è composto da funzionari amministrativi esperti nelle relative procedure.
Infine, prevede la costituzione di appositi nuclei anche in tutte le sedi dell’amministrazione periferica. Il documento ministeriale reca anche alcuni numeri telefonici e indirizzi di posta elettronica ai quali le istituzioni scolastiche potranno rivolgersi per proporre quesiti e chiedere chiarimenti.

Ecco il testo delle prime FAQ
messe in linea su Intranet il 25 luglio relative alla valutazione delle domande di supplenza del personale docente.

1. D – Come fare per verificare ed eventualmente aggiornare i dati di recapito degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti?
R – Per verificare la correttezza dei dati di recapito degli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti attivare la funzione di interrogazione (nodo NCC) disponibile a partire dal 18/7. Successivamente, se necessario, accedere alla funzione di rettifica anagrafica e di recapito, disponibile nell’area NNAC a partire dal prossimo 25/7.
Si precisa che, a partire dall’8/8, sarà disponibile la funzione di aggiornamento dei dati della domanda (nodo NNAB).

2. D – E’ ammessa la regolarizzazione delle domande da parte della scuola?
R – La procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si basa sul principio dell’autocertificazione. Nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito indicazioni non univoche o il dato trascritto sia ambiguo, la scuola, contattato l’interessato, espleterà la necessaria attività di perfezionamento al fine di rendere inequivocabile il contenuto effettivo dell’autocertificazione.

3. D – Ai fini delle supplenze brevi a quale provvedimento ministeriale si deve far riferimento per stabilire la validità dei titoli di accesso alle varie classi di concorso dell’istruzione secondaria?
R. – Le disposizioni relative ai titoli di studio che consentono l’accesso alle varie classi di concorso sono state rese disponibili sia tramite il sito INTERNET del Ministero che tramite la rete INTRANET.

4. D – E’ valutabile il voto conseguito nelle sole prove d’esame del concorso a cattedre e posti per esami e titoli?
R. – Si, in quanto è prevista l’opzione tra il voto finale comprensivo anche dei titoli e quello, espresso in ottantesimi e successivamente da rapportare in centesimi, delle sole prove d’esame (lettera B, punto 1, Tabella di valutazione). L’indicazione, resa dal candidato nel modulo di domanda in autocertificazione, comunque, non può essere modificata d’ufficio.

5. D – Nel concorso ordinario a posti di insegnante elementare a quale votazione deve farsi riferimento?
R – A partire dai concorsi indetti a decorrere dal 1994 la votazione va espressa su base 110, comprensiva della prova facoltativa di lingua straniera, anche se non sostenuta. Il candidato può, ovviamente, aver optato per la valutazione del solo voto delle prove d’esame espresso su base 88 (80+8 per la prova facoltativa). Per i concorsi precedenti al 1994, l’opzione dell’aspirante poteva esercitarsi tra la votazione complessiva espressa in centesimi e la votazione limitata alle sole prove d’esame espressa in ottantesimi.

6. D – L’idoneità all’insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari viene valutata?
R. – No. Il punteggio da attribuire al punto C/2, pag. 5 del modello di domanda spetta esclusivamente alle lauree in Lingue e letterature straniere, (lettera C, punto 2), Tabella di valutazione).

7. D – Come sono valutati i titoli professionali dell’Unione Europea riconosciuti congiuntamente con unico provvedimento amministrativo, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51?
R. – Sono valutabili con un punteggio forfettario di punti 24, senza autonoma valutazione (lettera B, punto 3, Tabella di valutazione).

8. D – Quali sono i titoli professionali che danno accesso alla classe 3/C – Conversazione in lingua straniera, in aggiunta al diploma di istruzione secondaria superiore conseguito all’estero?
R. – Tra i titoli professionali sono compresi sia titoli di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso all’insegnamento, sia titoli didattici per servizi prestati nelle scuole italiane o straniere, in qualità di esperto di conversazione per la medesima lingua, per la quale si chiede l’iscrizione nella corrispondente graduatoria, sia altri servizi di natura didattica, educativa e culturale.

9. D – Quale valutazione deve attribuirsi ai titoli professionali che danno accesso alla classe 3/C – Conversazione in lingua straniera, in aggiunta al diploma di istruzione secondaria superiore conseguito all’estero?
R. – Al titolo di studio secondario straniero di accesso ed ai titoli che costituiscono accertamento professionale sono attribuibili, complessivamente e forfettariamente, 12 punti (lettera A, Tabella di valutazione). Pertanto, i suddetti titoli professionali non possono avere una loro autonoma valutazione.

10. D – Quale punteggio attribuire a due abilitazioni conseguite separatamente che consentono, congiuntamente, l’accesso ad altra graduatoria?
R. – Il punteggio derivante dalla media aritmetica dei punti delle abilitazioni, rapportata in centesimi.

11. D – E’ valutabile la patente informatica europea (European Computer Driving Licence – E.C.D.L.)?
R – No, perché tale titolo non è compreso tra quelli valutabili (lettera D, Tabella di valutazione).

12. D – E’ possibile attribuire la preferenza Q a chi ha prestato servizio di insegnamento?
R. – Si, purché il candidato abbia barrato la relativa casella e tale servizio, prestato nelle scuole statali, sia stato valutato per un intero anno scolastico (nota 7, Tabella di valutazione).

13. D – Come deve essere valutato il servizio prestato su più classi di concorso nel medesimo anno scolastico?
R. – La somma dei punteggi attribuibili a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non deve superare i 12 punti in presenza di valutazione di servizi specifici, non specifici ed altri servizi, ovvero 6 punti nel caso di servizi non specifici ed altri servizi (vedi nota n. 18, Tabella di valutazione).

14. D – Come devono essere valutati i periodi in cui coincidono più servizi di diversi insegnamenti?
R. – L’eventuale periodo di servizio in cui coincidono più insegnamenti relativi a graduatorie diverse, una volta ascritto, per ciascun anno scolastico, ad una sola classe di concorso, su specifica indicazione del candidato, deve essere trattato esclusivamente come tale e, pertanto, valutato come servizio specifico per la graduatoria prescelta dall’aspirante e come servizio non specifico rispetto alle altre graduatorie (vedi nota n. 15, Tabella di valutazione).

15. D – Deve essere valutato il servizio che ha dato luogo al trattamento di pensione?
R – Il servizio di insegnamento che ha dato luogo al trattamento di pensione, analogamente a quanto previsto in materia dalla precedente O.M. n. 371/1994, non deve essere oggetto di alcuna valutazione.

16. D – Quali scuole possono rientrare in quelle previste nell’Allegato A, lettera E, punto 3, lettera a)?
R. – Tutte le scuole private non riconosciute.

17. D – A chi spetta l’ulteriore incremento di punti 4 per il titolo di studio conseguito con il massimo dei voti?
R. – L’ulteriore incremento di 4 punti spetta solo per i titoli di studio conseguiti con il massimo dei voti (ad esempio diploma con 60/60 e laurea con 110 e lode). Tale incremento non spetta per il diploma di laurea conseguito con votazione 110 senza lode.

18. D – Come deve essere valutato il servizio prestato nelle scuole materne comunali autorizzate?
R. – Le scuole materne autorizzate rientrano tra quelle indicate alla lettera E, punti 1 e 2 della Tabella di valutazione.

19. D – Come si computano gli eventuali decimali risultanti dai conteggi dei titoli di studio e di abilitazione?
R. – I decimali superiori a 0,50 vanno arrotondati all’unità superiore.
(Attenzione la presente è sostituita dalla numero 21)

20. D – La funzione relativa alla rilevazione del numero di domande doveva essere disattivata in data 23/7 e dal giorno successivo l’Ufficio Provinciale doveva poter interrogare la situazione di tutte le scuole della provincia. Perchè la prima funzione è ancora attiva?
R. – Il piano di rilascio delle funzioni è stato modificato per consentire la correzione di alcuni errori evidenziati dall’analisi del numero di domande pervenute. Ai referenti provinciali sono state comunicate le scuole per cui sono presenti anomalie accertate e possibili.
Il piano tempificato di informazioneai referenti e di attivazione/disattivazione dei nodi è pertanto così modificato:

– 26/7 – Invio file excel con le anomalie ai referenti provinciali;
– 26/7 – rilascio funzione di interrogazione provinciale del numero di domande pervenute;
– 31/7 – disattivazione funzione rilevazione numero domande pervenute.

21. D – Attenzione! La presente sostituisce la N. 19 come segue:
Come si computano gli eventuali decimali risultanti dai conteggi dei titoli di studio e di abilitazione?

R. – I decimali pari o superiori a 0,50 vanno arrotondati all’unità superiore.

Faq – parte 2ª – messe in linea su Intranet il 1° agosto

22. D – Quale votazione deve essere presa in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla lettera B, punto 1, della Tabella di valutazione, qualora il candidato abbia conseguito l’abilitazione o l’idoneità a seguito di partecipazione a Sessioni Riservate, indette ai sensi della legge n. 124/1999?
R – Deve essere preso in considerazione esclusivamente il voto finale (comprensivo della valutazione del servizio prestato) espresso in centesimi.

23. D – Sono autonomamente valutabili i corsi universitari e le borse di studio i cui esami sono già ricompresi del piano di studi del titolo accademico valido per l’accesso alle graduatorie richieste?
R – No, in quanto, quale parte integrante del titolo di studio posseduto, hanno avuto già la valutazione specifica spettante a quest’ultimo.

24. D – Sono valutabili i diplomi o attestati di corsi di specializzazione o perfezionamento post-lauream senza esame individuale finale?
R – No; ai diplomi o attestati di corsi di specializzazione o perfezionamento, rilasciate da Istituzioni universitarie statali (lettera D, punto 3 della Tabella di valutazione), privi di esame individuale finale, non deve essere attribuito alcun punteggio.

25. D – Come deve essere calcolata e, quindi, valutata l’attività di insegnamento nelle scuole prestata con "contratto d’opera" (I.D.E.I., Progetto lingue 2000, ecc.)?
R. – Tale attività, svolta nelle scuole statali, va valutata limitatamente ai giorni di effettivo servizio (e non per la durata del contratto stesso) e va imputata alla corrispondente fascia a seconda che si tratti, rispetto alla graduatoria considerata, di servizio non specifico o altro (lettera E, punti 1, 2 e 3, Tabella di valutazione).

26. D – I diplomi di specializzazione all’insegnamento su posti di sostegno (lettera D, punto 1 della Tabella di valutazione) sono valutabili in tutte le graduatorie richieste anche se appartenenti a settori scolastici diversi?
R – Si, sono valutabili. Ai fini dell’assunzione, invece, valgono solo per il settore specifico.

27. D – Quali titoli di studio danno luogo a valutazione quali "Altri titoli… " (lettera C, punto 1 della Tabella di valutazione)?
R – Sono valutabili solo quei titoli di studio, aventi valore legale per l’ordinamento scolastico italiano, di livello pari o superiore a quello previsto per l’accesso alle graduatorie.

28. D – Il servizio civile in sostituzione del servizio militare di leva è valutabile in modo analogo a quest’ultimo?
R – Sì.

29. D – Il punteggio da attribuire al titolo di accesso (pag. 5 modello di domanda) è soggetto ad arrotondamento?
R – Il punteggio da attribuire al titolo di accesso (colonna di competenza della commissione di valutazione) non è soggetto ad arrotondamento. L’arrotondamento era previsto per ricondurre su base 110, ad esempio, la votazione del titolo di studio di istruzione secondaria, espresso in sessantesimi, che dà accesso alla graduatoria richiesta.

30 – D – Con quale punteggio doveva essere dichiarata la prova facoltativa sostenuta nel concorso ordinario per più lingue straniere nella graduatoria per la scuola elementare?
R – Alla votazione complessiva delle prove scritte ed orali riportata nella procedura concorsuale ordinaria il candidato doveva aggiungere la media aritmetica (non superiore a 8 punti) dei punteggi conseguiti, nella medesima procedura concorsuale, per il superamento delle singole prove per le lingue straniere

31. D – Devo acquisire le sedi di un aspirante che dichiara di essere già inserito nelle graduatorie permanenti, ma se digito il codice fiscale compare la dicitura "aspirante non presente nella base informativa". Che fare?
R – Probabilmente il codice fiscale che l’aspirante possiede negli archivi delle graduatorie permanenti è errato o non è presente. Digitando una "X" nel codice fiscale, il sistema consente l’immissione dei dati anagrafici, con cui l’aspirante può essere in ogni caso identificato.

32. D – Perché a pag. 10 del modulo domanda, relativamente alla voce "punteggio altri titoli" non è data la possibilità di indicare un punteggio decimale?
R – Sul supporto cartaceo l’informazione può essere registrata anche a lato dello schema proposto. Le funzioni del sistema informativo sono predisposte ad accogliere il valore decimale previsto dalla normativa.

33. D – Nel nodo NNAB sono presenti solo gli aspiranti di prima fascia, cioè quelli inclusi nelle graduatorie permanenti?
R – Al momento sì; per tali aspiranti sono già note le posizioni di graduatoria relative a ciascuna graduatoria richiesta, pertanto, è sufficiente acquisire solo le preferenze di sede. Lo stesso nodo, però, dal prossimo 8/8 consentirà la nuova acquisizione di aspiranti di seconda e terza fascia, rendendo disponibile l’opzione "acquisizione/aggiornamento posizione".

34. D – Come si può aggiornare il recapito in caso di aspiranti presenti nelle graduatorie permanenti di altra provincia?
R – Occorre attendere il prossimo 8/8; infatti, a tale data sarà possibile operare con la funzione NNAB anche gli aggiornamenti dei recapiti di aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di altra provincia.

35. D – Nel nodo NNAG in che caso bisogna impostare "S"?
R – La funzione di convalida delle operazioni effettuate serve a far sì che le scuole comunichino di aver terminato le operazioni relative ad una certa fase. Ciascuna scuola potrà porre subito una "S" su tutte le attività per cui non ha operazioni da fare. Il caso limite è rappresentato dalle scuole che non hanno ricevuto domande: esse dovranno dire di aver già completato tutte le fasi per tutti gli ordini di scuola. Devono rimanere impostate ad "N" le sole attività per cui non è ancora stato possibile procedere (ad es.: comunicazione domande di seconda e terza fascia).

36. D – Cosa dobbiamo fare se un aspirante dichiara di essere incluso nelle graduatorie permanenti di un’altra provincia, ma non risulta al Simpi?
R – Occorre chiedere al referente provinciale la relativa verifica. In particolare, se l’aspirante è incluso nelle graduatorie permanenti della provincia di Bolzano, occorre segnalare il nominativo al numero verde per chiedere a Bolzano l’acquisizione dei dati al fine di consentire l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di altra provincia.

37. D – Perché i referenti provinciali non hanno le funzioni di aggiornamento rilasciate alle scuole?
R – Le funzioni rese disponibili alle scuole non sono state rese disponibili anche agli Uffici provinciali per il problema della "proprietà del dato". Infatti nel caso in cui ad operare sia un Ufficio provinciale si potrebbero adottare le seguenti due soluzioni, entrambe insoddisfacenti:

a) non viene registrato l’intervento dell’Ufficio provinciale, con il rischio che, se qualcuno aggiorna impropriamente i dati, non è possibile individuare se il responsabile è la scuola o l’Ufficio provinciale;
b) viene registrato l’intervento dell’Ufficio provinciale, con la conseguenza che avremmo domande che non fanno più riferimento in sede di eventuale reclamo da parte dell’aspirante, ad alcuna istituzione scolastica.

38. D – Quando saranno disponibili i prodotti di supporto all’acquisizione delle domande?
R – La funzione di interrogazione sarà disponibile dall’8/8, insieme alla funzione di acquisizione domande. Tale funzione potrà essere utilizzata anche dai referenti provinciali, nel caso in cui intendano essere di ausilio a talune operazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche. La stampa delle domande acquisite da ciascuna istituzione scolastica è già disponibile nel nodo NNAF, mentre la stampa dei dati analitici di ciascun aspirante sarà disponibile dal prossimo 2/8.

39. D – Qualora il candidato abbia inviato erroneamente l’istanza ad istituzione scolastica diversa da quella indicata per prima sul modulo della scelta delle sedi, o ad istituzione scolastica di grado inferiore, come ci si deve comportare?
R – Qualora si tratti di istituzione di pari livello, l’istanza deve essere trattata dall’istituzione che l’ha ricevuta.Ove, invece, sia stata inviata ad istituzione scolastica di grado inferiore, il dirigente scolastico può ugualmente decidere di trattarla ovvero inviarla, per competenza, all’istituzione di grado superiore indicata per prima. In tal caso deve dare di ciò formale comunicazione all’interessato.
Si ricorda che il Sistema informativo prevede un blocco nel caso in cui un’istanza, che contenga graduatorie in parte di prima fascia e in parte di seconda e/o terza, venga trattata da due scuole diverse.

40. D – Qualora non sia indicato il codice dell’istituzione scolastica prescelta dal candidato, oppure il codice risulti errato, come ci si deve comportare?
R – E’ necessario procedere d’ufficio all’attribuzione del codice esatto, corrispondente alla dizione in chiaro dell’istituzione scolastica prescelta dal candidato.

Adalberto Reggiani

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