Le ferie non godute del personale docente precario nell’anno scolastico 2012/2013 dovranno essere monetizzate entro il 30 giugno 2018. A sostegno di ciò ci sono diverse sentenze che obbligano il Ministero a pagare le ferie spettanti. In caso contrario il Miur dovrà pagare anche il risarcimento danni.
Le ferie dei supplenti possono essere godute solo nei giorni di “sospensione dell’attività didattica”, eccetto i 6 giorni all’anno nei quali il lavoratore deve comunque trovare un sostituto (Art. 13 CCNL).
Fino all’AS 2011/2012 compreso il MIUR alla fine dell’anno scolastico pagava le ferie non godute, ovvero circa una mensilità ogni anno, come previsto dal CCNL.
Con il DL 95/12 si è stabilito che tutto il personale della Pubblica Amministrazione dovrà fruire delle ferie e sarà vietata la monetizzazione delle stesse, non godute.
Con circolare 4442/12 e messaggio MEF, si è ritenuto che tale misura si applicasse anche ai precari della scuola e di conseguenza da quel momento non sono state pagate le ferie non godute dei supplenti.
In tal modo, come riportano diverse sentenze, i supplenti maturerebbero delle ferie più giorni di ferie che però non potrebbe in realtà goderne, ne tanto meno monetizzarle.
In seguito è arrivata la L. 228/12, come ricorda l’avvocato Paolo Languasco, stabilito che il DL 95/12 non si applica ai dipendenti del MIUR con contratto a tempo determinato; al suo posto si applica invece una nuova norma che stabilisce che alla fine dell’anno scolastico debbano essere calcolate le ferie maturate e ad esse debbano essere detratti tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo di lavoro a tempo determinato. Solo se dovessero avanzare dei giorni, questi andranno monetizzati.
Pertanto, per le ferie non godute nell’anno scolastico 2012/2013 deve ritenersi valido il diritto alla monetizzazione per tutti i contratti a tempo determinato, tranne per i contratti che scadono il 31 agosto.
Come accennato, sono molte le sentenze che hanno dimostrato tale tesi e pertanto, dato che il termine di prescrizione è di 5 anni, gli interessati dovrebbero fare richiesta di pagamento entro il 30 giugno.
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