Fra i vari precari del personale scolastico, spesso vi è confusione fra le modalità di supplenze previste dalla normativa.
Intanto, prima di spiegare tutte le tipologie di supplenze, possiamo ricordare che il comma 131 della legge 107/2015 afferma: “A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.”
La supplenza si dice annuale se il termine del servizio è fissato fino al 31 agosto, e si tratta in questo caso di un posto vacante e disponibile.
La supplenza si definisce “fino al termine delle attività didattiche”, quando la conclusione del servizio è fissata al 30 giugno. In questo caso la cattedra possiede un titolare che però non presterà servizio, per diverse motivazioni che possono essere un’assegnazione provvisoria in altro comune o provincia, oppure un’utilizzazione, un’aspettativa o congedo per malattia.
E’ vero che esistono casi di supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, quindi fino al 30 giugno, che non presentano nessun titolare di cattedra, ma l’ultima legge di stabilità ha posto le basi per superare il problema, trasformando circa 25.000 cattedre dell’organico di fatto, assegnate quindi al 30 giugno, in organico di diritto, quindi fino al 31 agosto.
Per quanto riguarda il nodo della ricostruzione della carriera non sussiste alcuna differenza fra supplenza annuale e supplenza fino al termine delle attività didattiche, perchè l’anno di anzianità di servizio viene considerato tale con i 180 giorni, che quindi avranno entrambe le categorie di supplenti.
La differenza sostanziale tra una supplenza al 30 giugno e una al 31 agosto è di natura economica, che però i docenti precari possono ammortizzare con l’indennità di disoccupazione nel corso dei mesi estivi, quando non si lavora.
Infine, i vantaggi di avere una supplenza fino al 30 giugno è quella relativa TFR (Trattamento di fine rapporto), perché in questo caso entro i sei mesi successivi alla fine del contratto si potrà ricevere.
Mentre invece, per quanto riguarda le supplenze fino al 31 agosto, in caso di nuovo contratto dal 1° settembre, il TFR non sarà disponibile immediatamente ma soltanto al termine della carriera, come i docenti di ruolo.
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