In materia di supplenze, la normativa legislativa, regolamentare e contrattuale attualmente vigente, non fa distinzioni di sorta ai fini della tipologia di supplenza da conferire –fino al termine delle attività didattiche o temporanea – in base ai motivi che hanno determinato l’assenza del docente titolare.
Il Tribunale di Siracusa con una recentissima sentenza, sulla scorta del predetto principio, ha risolto il caso in cui veniva contestato il ricorso alla supplenza temporanea per far fronte alla copertura di un posto di fatto disponibile entro il 31 dicembre che sarebbe rimasto tale fino alla fine delle attività didattiche.
In particolare, una docente aveva chiesto la concessione di un congedo straordinario ai sensi dell’art.42 comma 5 del D.Lvo 151/2001 dall’1.10.2010 al 31.05.2011, per prestare assistenza ad un parente portatore di handicap; per la copertura di detto posto, anziché procedere alla convocazione per il conferimento di una supplenza fino al termine delle attività didattiche, il dirigente scolastico aveva invece conferito una supplenza temporanea.
Un docente precario all’epoca già occupato con una supplenza temporanea, ha però contestato la tipologia di contratto di supplenza conferita dal dirigente scolastico, sostenendo che, trattandosi di un posto resosi vacante prima del 31 dicembre e che sarebbe rimasto tale fino al termine delle attività didattiche, andava conferita una supplenza fino al 30 giugno.
Il dirigente scolastico, di contro, sosteneva che la particolare motivazione che aveva determinato l’assenza del titolare, giustificava il ricorso alla supplenza temporanea; trattandosi invero di un congedo per l’assistenza ad un congiunto disabile grave, era infatti possibile un rientro anticipato della docente titolare prima del termine del 31 maggio, dalla stessa indicato nella domanda di congedo.
Il Tribunale di Siracusa con sentenza depositata lo scorso 13 gennaio, dopo aver effettuato una ricognizione delle fonti normative che regolano la materia del conferimento delle supplenze (art.4 L.124/99, art.1 D.M. 13/06/2007, art.37 CCNL), ha rilevato che dalle stesse non si rinviene alcun elemento da cui dedurre l’inapplicabilità della disciplina ordinaria sulle supplenze, per l’ipotesi particolare in cui l’assenza del titolare sia determinata da congedo per motivi assistenziali, sul presupposto della concessione della subordinazione della concessione del congedo al mantenimento dei presupposti che ne hanno legittimato la concessione.
La normativa non distingue, infatti, tra le differenti ipotesi che hanno dato luogo alla supplenza, prevedendo invece la disciplina utile alla sostituzione del docente assente, predisponendo un sistema di tutela al fine della salvaguardia della continuità didattica, la quale non può essere subordinata alla condizione sospensiva del perdurare delle condizioni legittimanti l’assenza del titolare.
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Pertanto, il Giudice del lavoro ha concluso che, per l’ipotesi in cui il docente titolare sia assente per congedo per assistenza ad un congiunto disabile per un periodo che va da una data anteriore al 31 dicembre ad una data successiva al 30 aprile dell’anno scolastico, per la copertura di detto posto deve procedersi al conferimento di una supplenza fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno), e ciò anche a garanzia del principio della continuità didattica, tenuto conto che si tratta di coprire con supplenza un posto di fatto resosi disponibile entro il 31 dicembre 2010, che rimane tale fino alla fine delle attività didattiche, stante che, a mente del citato art.37 del CCNL, il personale docente che rientra in servizio dopo il 30 aprile di ciascun anno rimane a disposizione per lo svolgimento di altre attività, permanendo sul posto il supplente già nominato per sostituirlo.
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