Al punto 4.2 della circolare 28597 del 29 luglio2022 sono regolate le precedenze nella scelta della sede scolastica in materia di supplenze al personale docente, educativo e A.T.A.
L’aspirante alle supplenze annuali e temporanee che beneficia di una delle condizioni previste dagli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104 del 1992, ha diritto alla priorità di scelta esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria, secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.
Gli aspiranti alle supplenze annuali e temporanee che beneficiano:
Il beneficio per la priorità della scelta della sede è applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell’Ufficio competente, per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in mancanza di disponibilità in tale comune, in un comune viciniore.
l’ottenimento di posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.
Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica, intesa esclusivamente come singola istituzione scolastica, si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art. 13 del CCNL integrativo sulla mobilità e comunque a condizione che permane la situazione che ha dato luogo alla concessione del beneficio.
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