Entro le ore 23.59 del 21 agosto è possibile presentare domanda tramite POLIS per il reclutamento del personale docente per le supplenze annuali, per quelle fino al termine delle attività didattiche e per quelle previste dal D.L. 73/2021, art. 59 comma 4 (Sostegni bis).
Quali sono le conseguenze nel caso in cui non si presenta la domanda per le supplenze on line? È questa una domanda ricorrente che i lettori stanno inviando alla nostra redazione.
La mancata presentazione delle domanda per l’attribuzione delle supplenze entro il 21 agosto è da considerare una rinuncia a voler partecipare alla procedura dell’ attribuzione delle supplenze al 30 giugno o al 31 agosto per l’anno scolastico 21/22.
Non comporta il depennamento dalla graduatoria provinciale biennale (GPS di prima e/o seconda di seconda fascia) in cui si è inseriti per il biennio 20/21 e 21/22.
La procedura in corso, come è noto, non è un aggiornamento delle graduatorie, infatti i docenti non possono cambiare la provincia di inserimento in GPS, ma solo un procedimento informatizzato di gestione dell’attribuzione delle supplenze valido, per il solo anno scolastico 2021/22.
Non sappiamo se in futuro questo nuovo procedimento sarà ancora utilizzato, mandando in soffitta, come crediamo, la tradizionale convocazione in presenza, che prevedeva un calendario di convocazione, una pubblicazione delle disponibilità e l’assegnazione delle supplenze in presenza.
Sarà infine utile ribadire che il docente, che non compila la domanda online entro il 21 di questo mese, potrà comunque partecipare alle nomine da graduatorie d’istituto, attribuite dal DS per le supplenze brevi e temporanee.