Come abbiamo riportato in precedenza, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare annuale relativa alle supplenze per l’anno scolastico 2018/2019. La circolare riprende quasi per intero il regolamento delle supplenze del 2007, pur presentando quest’anno diverse novità.
Fra i punti più interessanti della circolare di quest’anno, senza dubbio bisogna sottolineare quella relativa alle supplenze fino all’avente diritto, nel senso che i contratti a tempo determinato del personale della scuola, non potranno più essere “sino ad avente titolo”, ma dovranno riportare il termine, ossia la data di conclusione della supplenza. Ciò è valido anche quando si attende la pubblicazione di nuove graduatorie.
Il testo della circolare recita così: “per effetto di quanto disposto dall’art. 41 del CCNL, i contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine”.
La circolare riporta anche le cause di risoluzione dei contratti a tempo determinato: “Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie”. Ciò vuol dire che i contratti di supplenza dovranno indicare in ogni caso la data di conclusione della supplenza, ma potrebbero essere risolti in caso di un nuovo avente titolo. Pertanto, in caso di approvazione di nuova graduatoria il supplente che aveva stipulato precedentemente il contratto potrà perdere il posto in favore di un altro collega.
– nel paragrafo “supplenze brevi” il riferimento all’art.28 c.1 del nuovo CCNL 2016/18 che prevede l’indisponibilità del docente di potenziamento per le supplenze fino a 10 giorni non solo per le ore di insegnamento curriculare ma anche per ogni altra attività deliberata nel PTOF.
– nel paragrafo “disposizioni particolari per la scuola primaria” è stato inserito il richiamo al limite orario massimo previsto dal CCNL (24 ore) nel caso di abbinamento di spezzoni da integrare con le ore di programmazione.
– e’ stato introdotto un nuovo paragrafo (“diplomati magistrali – scuola primaria e dell’infanzia) che illustra l’applicazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto decreto “dignita’” relativamente all’esecuzione delle sentenze sfavorevoli al personale inserito in gae con riserva. Viene precisato che i contratti conferiti fino al 30/06 saranno validi fino al termine apposto (30/06).
– al punto 2 (conferimento supplenze personale ata) è precisato che il completamento puo’ operare solo solo tra disponibilità dello stesso profilo.
Viene precisato, inoltre, che il personale amministrativo e tecnico puo’ essere sostituito dal 30° giorno di assenza.
LA CIRCOLARE (clicca qui)
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