Ancora una volta gli algoritmi del Ministero non superano il vaglio della Magistratura.
Dopo lo sfortunato esordio della legge 107 (la cosiddetta “Buona Scuola”), quando l’algoritmo aveva assegnato le sedi sulla base dell’ordine di preferenza e non del punteggio, stavolta sotto la lente dei Giudici è finito l’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze.
Come più volte denunciato dalle Organizzazioni Sindacali, quest’anno, l’assegnazione delle supplenze è stata costellata da innumerevoli errori, che non potevano non sfociare in ulteriori contenziosi.
Com’è noto, per evitare le convocazioni in presenza, le supplenze sono state assegnate con una procedura interamente informatizzata, che prevedeva la presentazione di un’apposita istanza da parte dei docenti interessati.
La mancata presentazione dell’istanza era considerata come una rinuncia a partecipare alle operazioni di conferimento delle supplenze.
Va distinta da tale ipotesi, la situazione di chi – pur avendo presentato istanza di partecipazione- avesse avuto un ripensamento, decidendo di non accettare la supplenza assegnatagli dall’algoritmo.
In questo caso, il docente rinunciatario dell’incarico viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.
Qualora la rinuncia all’incarico dovesse pervenire entro un termine previsto dall’Ufficio territorialmente competente, il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina.
Cosa succede se il docente presenta l’istanza telematica (dimostrando dunque interesse a partecipare alla procedura di reclutamento), ma si rende disponibile ad assumere l’incarico solo in alcune scuole?
In altre parole, se -al momento del suo turno di nomina- le sedi rimaste disponibili non sono state indicate nella domanda?
E’ questo il caso affrontato dal Tribunale di Latina.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Latina, ha evidenziato una palese incongruenza tra le procedure previste dall’algoritmo e la normativa di riferimento.
In particolare, il D.M. 242 del 30.07.2021 (che pacificamente regola la materia) all’art. 4 dispone: ”La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse”.
L’algoritmo congegnato dal Ministero però “salta” il docente a cui non è stata assegnata alcuna cattedra, senza prevedere un suo “ripescaggio” in un successivo turno di nomina.
L’Amministrazione si è difesa, sostenendo che il docente deve essere considerato comunque ‘rinunciatario’, con conseguente estromissione dalla intera procedura, come previsto dall’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020.
Senonchè, quest’anno la materia era regolata dal D.M. 242 del 30.07.2021 (e non dall’OM n. 60) e -nel caso di specie il docente- aveva rinunciato alla sede, ma non all’incarico.
Nel procedimento cautelare patrocinato dagli avvocati Fiorentino e Maria Rosaria Altieri, il Giudice ha osservato che – trattandosi di rinuncia alla sede– avrebbe dovuto trovare applicazione quanto previsto dal citato D.M. 42/2021..
Secondo l’art. 4, comma 9, del D.M., “La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato”.
Per queste ragioni, il Giudice ha ordinato all’Amministrazione di assegnare alla parte ricorrente un incarico di durata annuale (o fino al termine delle attività didattiche) sui posti disponibili per il turno di nomina del 23.09.2021.
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