È legittimo che un Dirigente scolastico mandi un docente titolare di cattedra in un Liceo classico a fare supplenza, all’interno dello stesso Istituto (Omnicomprensivo o Convitto Nazionale), in altro grado o ordine di Istruzione?
Supplenze illegittime senza ordini di servizio
Alcuni Dirigenti scolastici interpretano in modo molto estensivo il comma 85 della legge 107/2015. In tale comma è scritto che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
Nella nota Miur 16041 del 29 marzo 2018 viene ricordato che nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale, comprese quelle di ampliamento dell’offerta formativa alla scuola primaria. Le attività di potenziamento introdotte dalla L. n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curricolari, devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.
La suddetta nota Miur è di fatto un’interpretazione del comma 85 della legge 107/2015 che prevede le supplenze, fino ad un massimo di 10 giorni, soltanto dei docenti assegnati al potenziamento e non dei docenti che abbiano avuto assegnate 18 ore cattedra dell’organico di diritto.
In buona sostanza i docenti assegnati su posti o ore di potenziamento dovrebbero essere pronti a fare attività progettuali come deliberato dal PTOF, interrompere tali attività al bisogno, per supplire i docenti assenti fino ad un massimo di 10 giorni, anche in gradi di istruzione inferiori.
Per cui è illegittimo mandare a fare supplenze dalla secondaria alla primaria e viceversa, dalla primaria all’infanzia e viceversa, mentre potrebbe essere legittimo utilizzare, fino ad un massimo di 10 giorni, i docenti di “potenziamento” della secondaria di II grado per fare supplenza nella scuola di I grado facente parte dello stesso codice meccanografico.
Nel caso di un docente titolare in un Liceo classico con 18 ore assegnate nell’organico di diritto, anche in caso di assenza della classe o in caso di docente di sostegno, dell’alunno disabile, non può essere utilizzato a fare supplenza in una classe di scuola secondaria di I grado dello stesso Istituto, in quanto questo tipo di supplenza potrebbe essere assegnata solo ai docenti di potenziamento e non a quelli assegnati tradizionalmente alle classi.
Comma 85 della legge 107/2015 e CCNL 2016/2018
Nel comma 85 della legge 107/2015, norma in cui si consente di utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia a fare supplenze, fino a dieci giorni, anche in gradi di istruzione inferiori, si fa esplicito riferimento al comma 7 della stessa legge 107, in cui si parla esplicitamente di docenti di potenziamento. Anche il CCNL scuola 2016/2018 ha introdotto, all’art.28, comma 3, ciò che comprende l’attività di chi è assegnato su posto o ore di potenziamento. In tale norma contrattuale si torna a parlare del comma 7 della legge 107, specificando che il docente di potenziamento si occupa prioritariamente delle attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 107/2015.