Fra le varie segnalazioni ricorrenti che ci arrivano in redazione, quelle relative all’uso illegittimo del docente di sostegno per supplenze su posto comune rappresentano un tipico caso di reiterato errore di applicazione della normativa scolastica.
Infatti, sono tanti gli insegnanti di sostegno che lamentano il fatto di essere stati chiamati dal dirigente scolastico a coprire delle supplenze brevi per sostituire i colleghi assenti su posto comune. Proviamo a ricapitolare perchè tale pratica, purtroppo diffusa, è illegittima.
In base alle richieste dei lettori, le situazioni più frequenti sono di due tipologie:
– docenti di sostegno, in presenza del proprio alunno da seguire, che vengono assegnati alla supplenza in altre classi, lasciando quindi da solo l’alunno disabile.
– la supplenza viene data al docente di sostegno nella stessa classe dell’alunno disabile assegnato
Diciamo subito che in entrambi i casi la procedura è illegittima.
Tale pratica di utilizzare l’insegnante di sostegno come supplente nella stessa classe dell’alunno disabile assegnato o in altre classi, è vietata da una serie di norme;
Innanzi tutto bisogna ricordare le Linee guida del Ministero dell’Istruzione sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che specifica: l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione.
Ma non bisogna scordare l’art.13 comma 6, della Legge 104/92, che sancisce: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”.
Infine vale la pena di ricordare la nota Miur n. 9839 del 08/11/2010, che da un lato ribadisce il sistema di assegnazione delle supplenze tramite docenti in soprannumero, ma dall’altro evidenzia proprio il tema delle supplenze brevi al docente di sostegno, ponendo l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Quando si verifica ciò, ovvero quando un dirigente scolastico assegna incarichi un po’ insoliti come la supplenza breve al docente di sostegno si posto comune, il consiglio che possiamo dare è quello di chiedere sempre l’ordine di servizio scritto, recante la data, il nome del docente coinvolto, la descrizione della richiesta ricevuta e la firma del dirigente scolastico o di suo delegato.
Nel caso invece si verifica l’assenza dell’alunno disabile, ovvero l’alunno assegnato al docente di sostegno, le scuole assumono un atteggiamento non sempre uguale.
Infatti, partendo dal presupposto che in presenza dell’alunno disabile l’insegnante di sostegno non deve essere chiamato per altri incarichi, in caso di assenza dell’alunno disabile, il dirigente spesso utilizza il docente di sostegno per coprire le cattedre vuote temporaneamente.
Diversamente, nel caso sia prevista una specifica attività didattica con la classe, dove è necessaria la compresenza del docente di sostegno, anche in assenza dell’alunno con disabilità, bisogna segnalarlo al Dirigente Scolastico, che dovrà provvedere ad individuare qualche altro docente in servizio per la supplenza.
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