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Supplenze in attesa dell’avente diritto, prosecuzione del contratto oltre il 31 dicembre 2024 [NOTA]

In risposta ai numerosi quesiti pervenuti sulla gestione dei contratti di supplenza in attesa dell’avente diritto, il Ministero ha pubblicato la nota 221869 del 20 dicembre 2024, con la quale ha fornito indicazioni operative ai dirigenti responsabili degli Uffici scolastici regionali.

Innanzitutto, il MIM ricorda che l’articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, ha previsto la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2024 le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, al fine di raggiungere gli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR.

I posti vacanti destinati all’assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi in questione sono stati resi indisponibili per le nomine di supplenti sino al 31/08/2025 e sino al 30/06/2025 in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi stessi o, se inferiore, al numero degli aspiranti ammessi alle prove orali.

Nel frattemtpo, nelle more dell’individuazione dei vincitori di concorso, i suddetti posti vacanti resi indisponibili sono stati coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. I Dirigenti Scolastici hanno quindi stipulato un contratto a tempo determinato con gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di istituto, utilizzando il codice N11 con specifica caratterizzazione riferita al decreto-legge n. 71 del 2024, che vincola la data fine del contratto al 31/12/2024 e reca la clausola risolutiva espressa in relazione all’individuazione dell’avente diritto.

Fatte queste premesse, il Ministero fornisce indicazioni per i posti coperti con supplenze fino al 31 dicembre 2024, al fine di tutelare la continuità didattica. In questi casi, se non è stato individuato un vincitore di concorso in qualità di
avente diritto, sussistono le condizioni per applicare ai docenti attualmente in servizio l’istituto della conferma.

In proposito, come da nota correttiva 221963 sempre del 20 dicembre, il MIM specifica che sulle funzionalità̀ di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” sarà inserita nell’istaurazione del rapporto di lavoro (prospetto R-1) la possibilità̀ di scegliere per i contratti N11 del personale docente la caratterizzazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24”. Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto-legge n. 71 del 2024, vincola la data inizio del contratto a non prima del 01/01/2025 e la data fine non oltre il 30/06/2025.

LE NOTE

Lara La Gatta

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