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Supplenze: la modifica dell’algoritmo lede il diritto al lavoro dei docenti appartenenti alle categorie protette della legge 68/99

Danneggerà i docenti-disabili la modifica dell’algoritmo, per l’assegnazione delle supplenze nel prossimo anno scolastico (2023/2024) annunciata come qualche settimana fa, come una grande vittoria, dai sindacati della scuola.  Per mesi le organizzazioni sindacali della scuola hanno portato avanti, con accanimento, una battaglia contro i posti di supplenza assegnati ai docenti appartenenti alle categorie protette della legge 68/99, come se fossero stati sottratti ad altri docenti.

Sotto accusa è stato messo l’algoritmo che nell’attribuzione delle supplenze negli ultimi tre anni scolastici “avrebbe applicato la riserva di legge in maniera indiscriminata”, considerando GAE e GPS come un’unica graduatoria, e non distinguendo, specie nel sostegno, docenti specializzati (presenti in prima fascia), docenti con 3 anni di esperienza (iscritti in seconda fascia) e docenti senza titolo di specializzazione inseriti nelle graduatorie incrociate di posto comune. In realtà l’algoritmo era stato progettato nel rispetto del principio inderogabile, secondo cui nell’impiego pubblico il datore di lavoro deve individuare una quota di posti per i candidati disabili, i cosiddetti ‘riservisti’, secondo la legge. 68/1999, nonché ex d.gs 66/2010 artt. 678, comma 9 e 1014 comma 3.  

Ma per i sindacati, i contratti destinati ai disabili e altri categorie deboli, avrebbero costretto alcuni docenti della scuola, specie quelli con specializzazione su sostegno, a rimanere senza lavoro, ed è per tale ragione che gli stessi sindacati hanno chiesto la modifica dell’algoritmo nell’assegnazione delle supplenze ai riservisti. Da premettere che i riservisti inseriti nelle Gae e nelle Gps sono in numero irrisorio, inoltre vi sono delle quote di legge da destinare proprio ai docenti appartenenti alla categoria protetta, oltre ad una ricca normativa che presuppone obbligatoriamente l’inserimento lavorativo degli invalidi iscritti al collocamento mirato. E’ da qualche settimana che circola l’annuncio delle varie sigle sindacali dell’ottenimento della modifica dell’algoritmo, senza tenere conto dei diritti del lavoratore disabile. Nelle assegnazioni delle supplenze per l’anno scolastico 2023/2024 gli aspiranti interessati potranno esercitare la riserva esclusivamente all’interno della graduatoria entro la quale sono inseriti. Ciò significa che, secondo le nuove disposizioni, se nella prima fascia non vi saranno riservisti,  i posti da destinare ai docenti appartenenti alle categorie deboli verranno assegnati agli altri docenti presenti in quella fascia, anziché procedere allo scorrimento delle altre fasce al fine dell’attribuzione dei posti alle categorie protette.  

Ricordiamo che ai beneficiari della legge 68/99 è riservata una quota del 7% (per gli invalidi) dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato, e quindi alla dotazione organica provinciale per ciascuna classe di concorso, (agli orfani, dei coniugi superstiti e categorie equiparate è riservata una quota dell’1%). Con la modifica dell’algoritmo, richiesta e ottenuta dai sindacati, tali quote non saranno più rispettate perché destinate ai docenti senza riserva. La legge 68/99, a cui ha fatto sempre riferimento l’impiego pubblico, prevede la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, e ciò trova fondamento anche nella Costituzione. 

Ciò significa che Ministero dell’Istruzione e del Merito sarà inondato di ricorsi, che evidenzieranno la volontà dello stesso Ministero di mettere da parte i docenti con disabilità. Si sottolinea che oltre alla legge 68/99, tra i riferimenti normativi vi è la CM n. 248 del 7 novembre 2000 secondo cui “qualora il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle succitate categorie di beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento” e, quindi anche delle GPS che nella legge non sono citate, in quanto precedente alla costituzione delle medesime. Trattandosi di graduatorie provinciali, da cui si attinge per le stesse supplenze attribuite da GaE, è chiaro che la disposizione vada applicata anche ad esse . Inoltre secondo le sentenze della Corte di Cassazione – sezioni unite – n. 4110/2007 e – sezione Lavoro – n.19030/2007, la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge n. 68/99, come graduatoria unica.

Questi sono stati sempre i riferimenti normativi a cui si sono attenute da anni le Circolari emanate per il conferimento delle supplenze a tempo determinato. Quale sarà il riferimento normativo che giustificherà la modifica dell’algoritmo per le assegnazioni delle supplenze nel prossimo anno scolastico, che danneggerà i possessori di riserva? Ricordiamo che tra i riservisti vi sono persone che hanno seri problemi di salute e che per la loro disabilità, non hanno le stesse opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro rispetto alle persone che, invece, non sono afflitte da patologie invalidanti. Senza scorrimento di graduatorie a tali categorie di persone, non viene più garantito il diritto all’inserimento lavorativo.

Filippa Antinoro

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