Come abbiamo visto, è stata pubblicata la circolare annuale sulle supplenze 2019/2020, che ricalca il regolamento sulle supplenze del 2007, per esattezza il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.
C’è un aspetto molto importante a cui la circolare dedica un paragrafo specifico, ovvero quello relativo agli insegnanti tecnico pratici (Itp). Come sappiamo, infatti, le recenti sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato hanno affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici […] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»
Pertanto, l’amministrazione ha disposto che dovrà in primo luogo essere disposta l’esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d’istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari di tali sentenze o di altre analoghe, che erano stati inseriti in II fascia con riserva, per il venir meno dei requisiti presupposti.
Invece, l’inserimento dovrà avvenire con riserva nel caso di provvedimenti di carattere cautelare o di sentenze non definitive.
Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà
ovviamente confermare l’inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”, quindi in via definitiva.
Ancora: si dovrà procedere all’inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, solo in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.
Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche interessate debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In questa circostanza, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.
Tuttavia, la circolare ricorda che gli insegnanti tecnico pratici sono legittimati a trovarsi nelle graduatorie di terza fascia, così come hanno confermato le recenti sentenza del Consiglio di Stato, confermando la piena legittimità della previsione di cui all’art. 2 del D.M. 374/2017, secondo cui l’inserimento in seconda fascia è riservato agli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento.
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